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Atto a cui si riferisce:
C.5/03541 (5-03541)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-03541

  Monitoriamo continuamente da tempo la problematica dell’Halymorpha halys, un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004, che ha arrecato gravi danni su vari fruttiferi e colture erbacee e che ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo.
  In seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle Regioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto.
  In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove «in campo» e in laboratorio, per individuare le misure più idonee al contrasto e le tecniche di lotta più efficaci.
  Tenuto conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei rischi connessi all'introduzione di antagonisti naturali «esotici», cioè provenienti dall'area di origine della Cimice asiatica questo Ministero – previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge – ha autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace: il Trissolcus Japonicus (cosiddetta Vespa Samurai), con ogni imprescindibile studio sull'impatto ambientale nei nostri agroecosistemi.
  Al riguardo stiamo adoperandoci con il Ministero dell'ambiente per la più urgente emanazione del decreto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, citato dall'Onorevole Interrogante.
  Come è noto la Commissione europea, con Regolamento (UE) 2020/17 del 10 gennaio 2020, non ha tuttavia rinnovato l'autorizzazione all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl con il conseguente abbassamento dei relativi Limiti Massimi di Residui (LMR) consentiti nei prodotti agricoli trattati con questa sostanza attiva, nel corso del 2019.
  Il Ministro ha avuto modo di evidenziare con forza come la mancata autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl – un significativo strumento di contrasto alla cimice asiatica – sia un errore che grava sui nostri produttori e l'intera filiera in quanto sarebbe importante disporre già di efficaci mezzi di difesa fitosanitaria per il controllo dell'emergenza almeno fino a quando non saranno disponibili misure alternative.
  La cimice asiatica è un'emergenza europea, connessa com’è alla crisi climatica e per questo ci siamo impegnati per negoziare urgentemente una deroga con Bruxelles.
  A questo proposito, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea che il periodo transitorio proposto di 3 mesi per l'applicazione dei nuovi LMR sia esteso a 6 mesi a partire dalla pubblicazione della relativa decisione.
  Al contempo, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a «Situazioni di emergenza fitosanitaria», il Ministero della salute ha avviato la procedura per autorizzare, in circostanze eccezionali, l'immissione in commercio del chlorpyrifos-methyl per un periodo massimo di 120 giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata.
  Il Servizio fitosanitario nazionale, operante presso questo Ministero, ha inviato l'11 febbraio 2020 al Ministero della salute il proprio parere in merito alla presenza e gravità dell'emergenza fitosanitaria legata alla cimice asiatica, che giustifica l'autorizzazione in deroga per il chlorpyrifos-methyl.