• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01524-A/018    premesso che:     la proposta di legge in esame è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01524-A/018presentato daGELMINI Mariastellatesto diMercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    esso interviene sul codice penale, includendo il bullismo nell'ambito del delitto di atti persecutori – disciplinato dall'articolo 612-bis c.p. – tramite l'introduzione dell'evento del porre la vittima in «condizione di emarginazione» e dell'attenuante del fatto commesso dal minorenne;
    sono, poi, previste eterogenee misure che estendono il campo d'applicazione della legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyber-bullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
    in tale contesto, la proposta estende gli adempimenti in capo al dirigente scolastico che, a fronte di episodi di cyberbullismo, o di bullismo, debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (legge minorile);
    con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, la proposta interviene mediante la predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura;
    diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni (nuovo comma 1, dell'articolo 25 legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale;
    nell'ambito delle attività di prevenzione il provvedimento introduce strumenti di valutazione e monitoraggio dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo che il MIUR deve mettere a disposizione delle scuole a decorrere dall'anno 2020/2021 da somministrare a studenti e docenti. Al contempo il provvedimento prevede l'implementazione della piattaforma e-learning Elisa;
    infine, viene istituito – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato «emergenza infanzia»;
    l'articolo 4, in particolare, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,) in materia di misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla «irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui;
    la novità più rilevante consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25). A conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni (nuovo comma 4): conclusione dei procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento del minore ai servizi sociali; è infine previsto il collocamento del minore in una comunità quando tutte le altre possibilità paiano inadeguate;
    sulla scorta di tali previsioni il ragazzo che compie atti di bullismo e che non modifica i propri comportamenti, rischia di essere allontanato dalla famiglia di origine per ordine del Tribunale dei minori e, così, affidato ad una casa famiglia, ove la permanenza con i genitori risulti controproducente alla sua rieducazione;
    l'allontanamento dalla famiglia di origine ed il conseguente affidamento del minore a strutture di accoglienza è un provvedimento rescissorio dei rapporti familiari assai delicato e che, in quanto tale, necessita di una peculiare ponderazione, alla luce del principio della continuità affettiva, secondo quanto autorevolmente affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ai fini della tutela del superiore interesse del minore,

impegna il Governo

a valutare e monitorare l'applicazione della citata norma in relazione ai provvedimenti di affido dei minori in comunità e ad adottare le opportune misure che garantiscano il superiore interesse del minore alla continuità familiare.
9/1524-A/18. Gelmini.