• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04579 (4-04579)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04579presentato daLACARRA Marcotesto diMercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   LACARRA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il signor G. D. M., nel mese di febbraio del 1995 veniva sottoposto a intervento chirurgico presso il policlinico di Bari e, a seguito di una emorragia interna, si rendevano necessarie emotrasfusioni. A causa delle suddette trasfusioni, il paziente risultava portatore di epatite cronica Hcv correlata e tale patologia causava un aggravamento delle sue condizioni fisiche, oltreché sindrome ansioso-depressiva reattiva;

   solo nel 2013, allorquando si è concretamente manifestato il danno epatico, il signor G. D. M. ha acquisito piena consapevolezza in ordine alla contrazione della patologia e nel mese di ottobre del 2014 ha citato in giudizio, presso il tribunale di Bari, il Ministero della salute, per chiedere l'accertamento delle responsabilità ex articolo 2043 del codice civile e la sua condanna al risarcimento dei danni biologici, esistenziali, patrimoniali, morali, nonché alla vita di relazione;

   in particolare, il signor G. D. M. ha agito nei confronti del Ministero della salute prospettando la responsabilità dello stesso per omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché di sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati;

   in linea con una solida e costante giurisprudenza, il tribunale di Bari, accertata l'esistenza del nesso causale tra l'emotrasfusione ricevuta dall'istante e la malattia in seguito diagnosticatagli, ha accolto la domanda del signor G. D. M. e ha condannato, con sentenza n. 2103/2018 della III sezione civile, pubblicata il 15 maggio 2018, il Ministero della salute al pagamento in suo favore della somma di 68.297,00 euro a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali fino al saldo e al pagamento delle spese di lite;

   decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni per l'adempimento al giudicato previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre, 1996, n. 669, convertito dalla legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 20, il signor G. D. M. ha proposto ricorso per ottemperanza presso il tribunale amministrativo regionale per la Puglia – II sezione;

   ricorrendo tutti i requisiti, il ricorso è stato accolto e, in data 5 novembre 2019, con sentenza 1633/2019, il suddetto tribunale ha condannato il Ministero della salute al pagamento del risarcimento precedentemente stabilito, maggiorato di 20,00 euro quale penalità di mora per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data di scadenza del termine per l'esecuzione spontanea e al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente;

   la legge n. 210 del 1992 come modificata dalla legge n. 238 del 1997 è intervenuta in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati;

   l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha previsto l'indennizzo per circa 6.500 pazienti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie che avessero in precedenza aderito alla procedura transattiva;

   ancora oggi nel nostro Paese molti cittadini che hanno contratto patologie in seguito ad emotrasfusioni attendono un giusto ristoro per tutti i danni subiti –:

   se intenda adottare le iniziative di competenza, per dare esecuzione alla sentenza di condanna al risarcimento nei confronti del signor G. D. M. e per assicurare tale risarcimento a chiunque si trovi nelle medesime condizioni;

   se intenda operare una ricognizione dei casi di soggetti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie non ancora indennizzati e quali iniziative intenda intraprendere per riparare ai danni dagli stessi subiti.
(4-04579)