• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04590 (4-04590)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04590presentato daGIANNONE Veronicatesto diMercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto n. 2 del 2020 della corte d'appello di Roma, che ricalca i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 13274 del 16 maggio 2019, stabilisce che la bigenitorialità, principio desunto dalla legge sull'affido condiviso, legge n. 54 del 2006, non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto nell'interesse del minore, che deve essere adeguato ai tempi e al benessere del minore stesso;

   per realizzare veramente l'interesse del minore non appare realistico presumere che la paura e il conseguente rifiuto di una delle figure genitoriali «possano essere superate imponendo l'allontanamento del minore dalla sua casa e dai suoi affetti ed un collocamento coattivo». Il minore si troverebbe così «incolpevolmente, per l'incapacità dei genitori di trovare un terreno comune nel suo interesse, incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sdradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti, e di una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e comunque estranea»;

   così come riportato dallo speciale DireDorine, della nota agenzia di stampa, intitolato «Madri Coraggio», Sara – nome di fantasia – è una bambina di 6 anni che, nonostante la giovane età, ha sulle spalle un decreto del tribunale per i minorenni di Brescia. Infatti, il 17 settembre 2019, il tribunale ha stabilito che: «se la bambina entro la prima decade di aprile, non manifesterà aperta volontà di incontrare il padre, si provvederà ad una collocazione eterofamiliare»;

   Sara, così come racconta la madre nell'intervista, che oggi vive con lei ed il nonno, è nata nonostante il padre non la volesse;

   poco dopo la nascita ha inizio un lunghissimo iter giudiziario al tribunale ordinario di Brescia con due consulenze tecniche d'ufficio redatte dal neuropsichiatra Carlucci. Nel 2015 il tribunale prima e la Suprema Corte dopo hanno stabilito «il collocamento presso la madre e la possibilità per il padre di tenerla i fine settimana alternati». Dal 2016, però, «il padre non poteva più incontrare Sara per netto rifiuto della bambina». Nonostante gli sforzi della madre, che aveva provato a convincerla ad incontrare il padre, chiedendo, tra l'altro, anche aiuto ai servizi sociali, la bambina si rifiuta di incontrare il padre;

   in questo comportamento della bambina ci sono episodi che la madre così descrive: «la bambina stava male quando sapeva di dover andare dal padre, raccontava di venir chiusa a chiave fuori dalla stanza del padre, di piangere fino ad addormentarsi perché lui non apriva, di essere picchiata e di non potermi telefonare»;

   la madre, di fronte a tali fatti riferiti dalla bambina anche alla neuropsichiatra, ha presentato un esposto per abusi e maltrattamenti fisici e psicologici;

   ed è proprio questa situazione di rifiuto della bambina a motivare il ricorso urgente del padre per l'affidamento esclusivo e a chiedere una nuova Ctu, richiedendo ancora la perizia al neuropschiatra infantile Carlucci che bolla la relazione madre-figlia come «simbiotica»;

   l'alienazione parentale (AP), chiamata in origine Pas, non è riconosciuta come disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica, ma spesso viene utilizzata nelle Ctu come pretesto, talvolta unico, per allontanare minori dalle madri, definendole alienanti, simbiotiche, malevole e manipolatrici –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine dell'applicazione del principio dell'affido condiviso sancito dalla legge n. 54 del 2006, così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, ossia come l'oggetto di un diritto dei figli minori, da realizzare attraverso provvedimenti graduali e fattibili, in maniera da non ledere l'equilibrio psicofisico del minore coinvolto;

   se non ritenga, in relazione al caso specifico, di dover adottare ogni iniziativa anche di carattere ispettivo.
(4-04590)