• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/01951 (5-01951)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 aprile 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01951

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2018, di recepimento della Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), il quale ha definito le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
  A tale riguardo, gli onorevoli interroganti, evidenziano che la norma, per individuare la prevalenza, stabilisce che «l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale».
  Pertanto, gli interroganti chiedono se ai fini del calcolo della suddetta prevalenza debbano essere ricomprese anche le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate e altre componenti non finanziarie, nonché se si debba tenere conto anche delle garanzie prestate dalla holding alle società partecipate, nonostante queste non compaiano nei conti d'ordine ma solo nella nota integrativa.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si osserva quanto segue.
  Il comma 2 dell'articolo 162-bis del TUIR, per quanto riguarda le società con partecipazioni finanziarie stabilisce che, ai fini della verifica della prevalenza, devono fare riferimento non solo al valore delle partecipazioni ma anche degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate e ciò nonostante detti elementi non sono più iscrivibili nei conti d'ordine ma desumibili solo dalla nota integrativa. A tale riguardo, il valore di detti elementi dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell'attivo al fine di verificare la presenza della prevalenza dei componenti di carattere finanziario nell'ultimo bilancio approvato dalla società.
  Analoga previsione non è contenuta al successivo comma 3, relativo alle società con partecipazione non finanziaria.
  Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie.
  A tal fine, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dichiarano la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa che potrebbe essere realizzata con lo strumento del decreto legislativo correttivo previsto, del resto, dall'articolo 1 della legge di delega 25 ottobre 2017, n. 163 che rinvia all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».
  Infine, l'Amministrazione finanziaria ritiene opportuno precisare che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.