• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02793 RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, PISANI Pietro - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che: la professione di guida turistica, una delle più antiche...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02793 presentata da PAOLO RIPAMONTI
martedì 28 gennaio 2020, seduta n.184

RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, PISANI Pietro - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva "servizi" 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei "tour guides", che sono quelli offerti dagli "accompagnatori turistici", addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come "guide turistiche", e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica;

il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti "tour guide", ma "tourist guide", come adottato peraltro da tutti i Paesi europei, Germania compresa, essendo la definizione stabilita dal C.E.N;

la guida turistica, intesa come " persona che guida i visitatori nella loro lingua ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale si possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta", esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali;

nel considerando 31 della direttiva servizi, è chiaramente affermato che la direttiva 2006/123/CE riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali e per quanto concerne la libera prestazione di servizi quanto stabilito nella direttiva 2005/36/CE resta impregiudicato;

nella stessa relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento EU sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE conformemente all'art. 18 della direttiva 92/51/CEE, si sostiene la delimitazione dei campi di attività delle due professioni: accompagnatori e guide turistiche, al fine di non creare confusione nell'esercizio di tali professioni in regime di libera circolazione;

la direttiva europea, nell'ottica di favorire la libera circolazione delle guide turistiche, ha di fatto consentito a soggetti che esercitano l'attività in altri Stati membri di operare in Italia senza una specifica abilitazione, quest'ultima non prevista in molti Paesi dell'UE, con una conseguente dequalificazione della professione, cha ha poi contribuito alla nascita di fenomeni di abusivismo nel settore;

la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità territoriali ed in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide sono gli unici professionisti specializzati per illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia farsi promotore, in tutte le sedi opportune, della necessità di escludere le guide turistiche, data la loro competenza ad illustrare ed interpretare, il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico con riferimento a specifiche aree del territorio, dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE;

se voglia procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che tenga conto, attraverso il superamento di prove selettive, delle necessarie competenze cognitive per lo svolgimento della professione, le quali devono necessariamente riferirsi ad aree specifiche del territorio.

(4-02793)