• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01331 NUGNES, DE FALCO, FATTORI, LA MURA, ROMANO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: in materia di reiterazione dei mandati dei consiglieri circondariali dell'Ordine degli avvocati...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01331 presentata da PAOLA NUGNES
martedì 28 gennaio 2020, seduta n.184

NUGNES, DE FALCO, FATTORI, LA MURA, ROMANO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in materia di reiterazione dei mandati dei consiglieri circondariali dell'Ordine degli avvocati l'articolo 28, comma 5 dell'ordinamento professionale forense (legge n. 247 del 2012) stabiliva che "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati.";

successivamente, la legge n. 113 del 2017, intervenuta a modificare l'art. 28, comma 5, confermava il limite;

il divieto di ricandidatura vige anche per il Consiglio nazionale forense (CNF) (art. 34, comma 1, della legge n. 247 del 2012);

nel caso del CNF il divieto di superare il doppio mandato investe anche i consigli circondariali all'interno dei distretti, oltre ai consiglieri stessi;

da anni all'interno dell'Ordine forense il limite del doppio mandato viene sistematicamente violato, dai candidati ai Consigli circondariali, grazie anche alle sentenze, in palese conflitto di interessi, emesse dal CNF, giudice dei reclami elettorali, nonché organo composto da componenti eletti in violazione della stessa norma, contenuta nell'art. 34, commi 1 e 3 della legge n. 247 del 2012;

una di queste sentenze, emesse dal CNF in violazione di legge, la n. 80 del 21 giugno 2018, veniva impugnata presso la Corte di cassazione;

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32781/2018 SS. UU., stabiliva che il limite del doppio mandato consecutivo è norma che computa i mandati svolti in precedenza, rispetto all'entrata in vigore della legge che fissa tale limite;

il CNF è obbligato dalla legge professionale forense a conformarsi ai principi enunciati dalla Corte di cassazione, quando essa giudica sui ricorsi proposti contro il CNF stesso, in funzione di giudice speciale (art. 36, comma 8 della legge n. 247 del 2012);

il CNF ha sollevato questione di costituzionalità sulla presunta natura illegittima, perché "retroattiva", della norma che prevedeva il calcolo dei mandati precedenti all'emanazione della legge che li conteggiava ai fini del limite di ricandidatura;

la Corte cCostituzionale, con sentenza n. 173/2019, stabiliva non solo la legittimità di tale norma, ma affermava esplicitamente che il limite del doppio mandato è da intendersi quale principio generale dell'ordinamento italiano, vincolando anche il CNF stesso: "3.1.3.1.- … sta di fatto che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche ? membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura (CSM); componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato; membri del Consiglio nazionale forense; componenti del Consiglio nazionale del notariato, tra gli altri ? ed è, comunque, un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali.";

sulla scorta delle pronunce e delle norme richiamate, in tutta Italia vari avvocati adivano la giurisdizione, per ottenere l'estromissione dal CNF di ben nove componenti, attualmente appartenenti all'Organo, seppure eletti in violazione del limite del doppio mandato, disposto dall'art. 34, commi 1 e 3 della legge n. 247 del 2012;

considerato che:

nelle more della vicenda giudiziaria, il CNF continuava ad operare, quale giudice speciale, nonostante la composizione illegittima e la palese nullità di tutte le sentenze emanate;

i membri ancora presenti all'interno del CNF che sono stati eletti illegalmente ammontano ad oggi a ben otto, tra cui va segnalato, anche per i poteri monocratici che riveste, il suo attuale Presidente pro tempore;

la conclamata illegittimità del massimo organismo forense veniva innumerevoli volte segnalata al Ministro della giustizia, più volte compulsato affinché facesse valere i suoi doveri di vigilanza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 247 del 2012, provvedendo a commissariare il CNF, impossibilitato a svolgere le sue funzioni nel rispetto delle norme di legge;

le segnalazioni assumevano particolare risonanza allorquando il vicepresidente della 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, senatore Alberto Balboni, nell'audizione del 25 luglio 2019 si rivolgeva al Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede;

la situazione di illegalità del CNF ha dei riflessi devastanti per l'ordinamento giudiziario e rappresenta fonte di scandalo, per le continue richieste di parte dell'avvocatura italiana, volte ad ottenere il commissariamento dell'Organo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, più volte informato dello stato di illegalità in cui attualmente versa il CNF, non intenda procedere ad horas con il commissariamento dell'organo;

se, in alternativa al commissariamento del CNF, ritenga di dover invitare immediatamente gli otto componenti dell'organo eletti in violazione di legge, a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(3-01331)