• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/00085 (4-00085)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 giugno 2018
nell'allegato B della seduta n. 11
4-00085
presentata da
LIUZZI Mirella

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni volte all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, si forniscono i seguenti elementi informativi.
  Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto dal Ministro della giustizia all'esame preliminare del Consiglio dei ministri nella seduta del 21 marzo 2018. A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, il testo trasmesso al Parlamento per i prescritti pareri reca modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13 della legge delega n. 163 del 2017, al fine dei necessari adeguamenti del codice al regolamento (Ue) 2016/679.
  Con specifico riguardo alle previsioni cui si fa riferimento nell'interrogazione, concernenti gli emolumenti dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali, si fa presente che lo schema di decreto all'articolo 14, nel novellare l'articolo 153 del predetto codice, prevede per il presidente del collegio un'indennità di funzione corrispondente alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione. Inoltre, al medesimo articolo 153, viene introdotta un'ulteriore disposizione che stabilisce l'applicazione dei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Per quanto concerne gli altri componenti il collegio, è fissata un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente. In tal modo, restano invariati i parametri relativi alla definizione delle indennità spettanti al presidente e ai componenti, quali attualmente definiti dall'articolo 153, comma 6, del codice e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1998.
  In ordine all'ulteriore previsione cui viene fatto riferimento nell'interrogazione, concernente la rappresentanza in giudizio e la difesa dell'Autorità, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere si prevede, all'articolo 154-ter del codice, introdotto dall'articolo 14 dello schema, che il Garante sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, salvo i casi di conflitto di interesse con altri soggetti che godono del medesimo patrocinio, previo parere dell'avvocato generale dello Stato.
  
La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maria Elena Boschi.