• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00400 (7-00400) «Paita, Del Barba, Nobili, Ungaro».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00400presentato daPAITA Raffaellatesto diLunedì 27 gennaio 2020, seduta n. 293

   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    con lettera del 15 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 10 gennaio 2020, la Commissione europea comunica all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito all'esclusione dall'Ires dai porti italiani;

    in particolare, si richiede al Governo italiano di fornire proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 10 febbraio 2020, in merito alla suddetta questione;

    nel dettaglio, il procedimento è stato avviato sul presupposto che l'esenzione dall'Ires delle Autorità di sistema portuale (AdSP) sia in violazione dell'articolo 107 del Tfue;

    tale documento fa seguito alla decisione – adottata in data 8 gennaio 2019 – in cui la Commissione europea propone al nostro Paese, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, di adottare opportune misure atte ad abolire la vigente esenzione dall'imposta sulle società per i porti in Italia e a garantire che i porti che svolgono attività di natura economica siano assoggettati allo stesso regime di imposta sulle società che si applica alle imprese private;

    nella lettera si ritiene pertanto che il Governo debba abolire l'esenzione vigente dall'imposta sulle società per i porti in Italia e garantire che i porti che svolgono attività di natura economica siano assoggettati allo stesso regime di imposta che si applica alle imprese;

    l'Italia ha sempre giustificato tale esenzione, come richiamato nello stesso documento dell'istituzione europea, dalla costante interpretazione e applicazione dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il nostro Paese ha sempre sostenuto che le Autorità portuali siano parte integrante della pubblica amministrazione, svolgendo compiti e servizi di matrice pubblicistica, conseguentemente assoggettabili alle disposizioni di cui all'articolo 74 del Tuir citato, ove si determina l'esclusione degli enti pubblici dall'applicazione dell'Ires di cui al titolo II, capo I, dello stesso testo unico;

    peraltro, la Commissione non considera, ai fini dell'esclusione di cui all'articolo 74 del Tuir richiamato, la circostanza che esse contribuiscono al perseguimento dell'interesse pubblico generale, mentre si qualifica una parte delle attività delle AdSP come attività d'impresa, dal momento che svolgono «attività commerciali», e pertanto ricadono nel novero delle imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Tfue e pertanto da assoggettare ad Ires;

    la nostra esenzione, pertanto, costituirebbe aiuto di Stato, anche considerato il fatto che la Commissione non riterrebbe applicabili le deroghe previste dallo stesso Trattato;

    ciò deriverebbe da una interpretazione inesatta, a parere dei presentatori del presente atto di indirizzo, dal momento che i servizi forniti dall'autorità in parola, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al codice della navigazione, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dal Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera, dipendente a sua volta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se ne desume che il complesso dei «servizi portuali» citati dalla lettera ricadrebbero nel novero del pubblico servizio;

    inoltre, l'erogazione di tali servizi, a detta della Commissione, porrebbe le AdSP nella posizione di «entrare in concorrenza con altri fornitori di tali servizi che operano sul mercato», mentre è evidente, a parere dei presentatori del presente atto, che le autorità operano sui servizi nelle parti comuni del porto e che questi – per ovvi motivi di sicurezza – non possono essere affidati al mercato e debbono ricadere conseguentemente nel novero dell'interesse pubblico;

    nel corso degli incontri avviati per risolvere la querelle ingenerata dalla decisione dell'8 gennaio 2019, l'Italia non ha mai accettato di separare le attività delle AdSP che producono reddito, al fine di assoggettare almeno queste ultime alle imposte sulle imprese;

    difatti, in base alla legislazione vigente, l'utilizzazione degli spazi portuali è assegnata alle autorità in quanto funzionali allo svolgimento di funzioni di rango pubblicistico, come su richiamato, non già al perseguimento dell'interesse economico derivante dai ricavi delle attività ivi operate;

    inoltre, l'attività delle autorità si svolge mediante atti tipici amministrativi, quali autorizzazioni e concessioni. Da ciò discende che è preminente l'interesse pubblico rispetto all'ottica di mercato che prevede la massima utilizzazione economica e reddituale della risorsa portuale;

    non appare quindi possibile assimilare i canoni dell'utilizzazione degli spazi portuali a rendite di attività di locazione presente in altri Paesi europei ove si adotta un modello di mercato, ove la finalità è per l'appunto la massimizzazione della redditività nell'utilizzo della risorsa portuale;

    a tal proposito si noti che nei porti italiani ove non è istituita una AdSP, tali funzioni sono affidate al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, che – come ricordato – è un soggetto dipendente dalla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegnano il Governo:

   ad adoperarsi presso le istituzioni europee al fine di addivenire ad una revisione della decisione della Commissione europea di cui in premessa, dal momento che i presupposti da cui parte non risponderebbero, a parere dei firmatari del presente atto, alla realtà normativa sinteticamente descritta;

   a promuovere l'organizzazione di un tavolo tecnico a livello ministeriale finalizzato alla definizione di un complesso di controdeduzioni da inoltrare alla Commissione europea e finalizzate ad ottenere un mutamento significativo del suo orientamento, fino alla sospensione della menzionata decisione.
(7-00400) «Paita, Del Barba, Nobili, Ungaro».