Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/01302 (5-01302)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Martedì 21 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01302
Innanzitutto voglio preliminarmente sottolineare che la tematica oggetto della presente interrogazione riguarda un argomento rispetto al quale il Governo, ed in particolare il Ministero che rappresento, ha sempre mostrato particolare sensibilità.
Nel corso degli ultimi anni, l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni.
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, di giovani che non avevano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni.
Anche l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità), nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile, aveva previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 avrebbero assunto a tempo indeterminato lavoratori fino a 35 anni di età.
Poiché la suddetta disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente come la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), tenuto conto che l'insorgenza di tali dubbi aveva creato la difficoltà ad emanare il decreto attuativo, si è ritenuto necessario intervenire inserendo un'apposita disposizione normativa nella legge n. 160 del 2019 (legge bilancio per il 2020) per stabilire un raccordo fra le due norme.
In particolare, la disposizione (articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2020) con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'articolo 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero.
L'obiettivo, pertanto, è stato raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (articolo 1-bis). In conclusione, grazie a questo puntuale e attento intervento normativo, sono state rese applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero, senza necessità di adottare ulteriori atti.
Resta in vigore ovviamente anche il cd. «Bonus Sud» previsto dal comma 247 della legge di bilancio per l'anno 2018.