• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02302-A/011    premesso che:     il decreto in esame è un provvedimento necessario ed urgente in considerazione delle situazioni di crisi del sistema bancario che hanno richiesto lo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02302-A/011presentato daMARTINCIGLIO Vitatesto diMartedì 21 gennaio 2020, seduta n. 292

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame è un provvedimento necessario ed urgente in considerazione delle situazioni di crisi del sistema bancario che hanno richiesto lo stanziamento di ingenti risorse, a carico del Bilancio dello Stato, per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate per violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, prescritti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
    il Testo unico bancario (TUB), in particolare il Titolo VI, detta norme in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali con i clienti, e all'articolo 128-bis prevede sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti;
    l'articolo 128-bis, in particolare, prescrive che tali procedure debbano in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela;
    in base alle norme vigenti l'Arbitro bancario e finanziario e l'Arbitro per le controversie finanziarie sono sistemi stragiudiziali di tipo «decisorio» a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire; le decisioni dell'ACF e dell'ABF non sono, tuttavia, legalmente vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al Giudice e l'ACF e l'ABF non hanno il potere di costringere l'intermediario ad eseguire la decisione ma, nel caso in cui l'intermediario non adempia, si applica una sanzione reputazionale con la pubblicazione su più strumenti di comunicazione della notizia del mancato adempimento; in tali procedure di conciliazione tutto è rimesso, in sostanza, alla volontà delle parti; gli intermediari, pertanto, non sono obbligati a partecipare al tentativo di conciliazione; nella procedura di conciliazione, il terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel raggiungere un accordo, che, se raggiunto, può essere omologato dal Giudice e acquistare valore di titolo esecutivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con adeguati interventi normativi:
   di garantire l'effettività della tutela delle decisioni degli organi di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e all'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche disponendo che la decisione omologata dal presidente del tribunale costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a carico dell'intermediario;
   di prevedere che, nel caso in cui la decisione dell'organo di cui all'articolo 32-ter del TUF e dell'articolo 128-bis TUB non sia eseguita, i soggetti che svolgono le funzioni di amministratore; direzione o controllo nei soggetti abilitati, siano puniti con una congrua sanzione amministrativa pecuniaria.
9/2302-A/11. Martinciglio, Cancelleri.