• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02302-A/014    premesso che:     il provvedimento d'urgenza, è collegato alla situazione congiunturale di crisi della Banca Popolare di Bari, rispetto alla quale mira a promuovere le...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02302-A/014presentato daZANICHELLI Davidetesto diMartedì 21 gennaio 2020, seduta n. 292

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'urgenza, è collegato alla situazione congiunturale di crisi della Banca Popolare di Bari, rispetto alla quale mira a promuovere le condizioni per la ristrutturazione e il rilancio della banca, favorendo la creazione di una realtà bancaria che possa svolgere un importante ruolo di sostegno finanziario alla crescita economica;
    in tale ambito, nel corso dell'esame in sede referente, attraverso un ciclo di audizioni, è emersa l'esigenza, sia da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza, che anche del Governo, d'introdurre in tempi rapidi, interventi finalizzati a prevedere forme d'indennizzo per i risparmiatori della Banca Popolare di Bari, il cui strumento normativo più recente, è indicato dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, attraverso l'istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR); al riguardo, in considerazione della recente vicenda legata al crac bancario dell'istituto barese, che segue altri episodi analoghi, si avverte l'esigenza d'introdurre interventi correttivi alle disposizioni previste dalla disciplina del FIR, al fine di ampliare le misure di tutela per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel corso della presente legislatura, di prevedere un intervento normativo, volto a;
   a) modificare la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 493- 507, del Fondo indennizzo risparmiatori, affinché sia corrisposto ai risparmiatori in possesso di titoli azionari e obbligazionari subordinati, un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento;
   b) stabilire, affinché i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica possano allegare alla domanda di indennizzo, una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
9/2302-A/14. Zanichelli, Raduzzi.