• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04527 (4-04527)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04527presentato daCUNIAL Saratesto diMartedì 21 gennaio 2020, seduta n. 292

   CUNIAL e GIANNONE. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza d'appello del 3 dicembre 2019, redatta dal giudice Mancuso a favore dell'ex dipendente Telecom Roberto Romeo ribadisce nuovamente (dopo la sentenza del 2017) l'esistenza di un nesso di causa tra esposizione a telefoni mobili e neurinoma acustico e afferma che gli studi scientifici indipendenti realizzati da studiosi esenti da conflitti d'interesse, hanno maggior valore di quelli finanziati, direttamente o indirettamente, da multinazionali interessate;

   nelle motivazioni della sentenza si legge che: «Buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell'esposizione a radiofrequenze (...) versa in posizione di conflitto d'interessi, peraltro non sempre dichiarato». In quel caso, la sentenza specifica, «si ritiene che debba essere dato minor peso agli studi». Un'impostazione che viene condivisa dalla stessa corte d'appello, «essendo evidente che l'indagine, e le conclusioni, di autori indipendenti diano maggiori garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate, gestite o finanziate almeno in parte, da soggetti interessati all'esito degli studi»;

   i consulenti del tribunale criticano anche lo studio pubblicato nel mese di agosto 2019 dall'Istituto superiore di sanità (a firma Lagorio, Anglesio, d'Amore, Marino, Scarfì), per il quale l'uso prolungato dei cellulari «non è associato» all'incremento del rischio di tumori. A loro avviso, lo studio «usa in modo inappropriato i dati sull'andamento dell'incidenza dei tumori cerebrali» e «non tiene conto dei recenti studi sperimentali su animali» né «ha diramato raccomandazioni più stringenti sui limiti di esposizione a radiofrequenze, in particolare per bambini e adolescenti», nonostante si dichiari incerto sugli effetti associati in quell'età a un uso intenso. Studio su cui si è basata la controversa discussione in aula alla Camera della mozione che chiedeva la moratoria della diffusione del 5G sul territorio nazionale in virtù del principio di precauzione. Su tale studio si è basato anche il parere del Governo;

   già nel 2012, trattando il caso di Innocente Marcolini, la Corte di cassazione, ha stabilito un legame di concausalità tra un forte uso del cellulare e un tumore;

   recentemente la decisione del Tar Lazio ha richiamato i Ministeri competenti a realizzare campagne informative capillari (previste dalla legge n. 36 del 2001) sui possibili rischi di lavoratori, studenti, cittadini e soprattutto dei più piccoli e delle categorie più fragili, come gli elettrosensibili, all'esposizione prolungata e massiccia di radiofrequenze;

   nel convegno «5G: rischi ed evidenze scientifiche sul wireless di quinta generazione» svoltosi alla Camera dei deputati il 5 novembre 2019, di cui il Ministero ha avuto ampia documentazione, sono stati ribaditi i seri rischi per la popolazione e in particolar modo per i bambini;

   quanto indicato dalla Corte di appello, oltre a creare un precedente giudiziario, ad avviso degli interroganti, conferma in maniera insindacabile il fatto che gli studi richiamati nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità e finanziati dall'industria non dovrebbero fondare, influenzandolo, né il ragionamento dei consulenti dei tribunali nelle cause che riguardano la telefonia mobile, né – tantomeno – chi è chiamato a legiferare in merito;

   la tecnologia 5G non è stata sottoposta ad alcuna valutazione di impatto sanitario. Visto il precedente offerto dalla sentenza, potrebbe prefigurarsi, secondo gli interroganti, un danno erariale di non poco conto –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo, in vista dell'implementazione sul territorio nazionale del 5G e degli accordi già in essere con le aziende di telefonia, accordi peraltro sempre più osteggiati dai cittadini e da oltre 120 comuni e relativi amministratori, intenda adottare in considerazione di quanto ritenuto dalla corte d'appello di Torino al fine di tutelare la salute pubblica, approvando la moratoria della sperimentazione sul territorio nazionale, in linea con il principio di precauzione e di prevenzione.
(4-04527)