• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01313 SERAFINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: sono numerosi i casi in Italia di padri che non riescono ad avere un rapporto con il proprio figlio a causa di separazioni con...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01313 presentata da GIANCARLO SERAFINI
giovedì 16 gennaio 2020, seduta n.182

SERAFINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

sono numerosi i casi in Italia di padri che non riescono ad avere un rapporto con il proprio figlio a causa di separazioni con affidamento alla madre. Tale situazione permane, incredibilmente, anche nel caso in cui le denunce della donna verso l'ex coniuge, volte ad impedire o a rimandare le visite al figlio/figli, vengano accertate come prive di fondamento dalla consulenza tecnica di ufficio e siano comunque reiterate della stessa;

in assenza di gravi e provati motivi, la preclusione del minore da visite del padre pregiudica l'evoluzione positiva del medesimo verso quest'ultimo ed avalla ulteriormente una sua immagine negativa;

è quindi necessario che il giudice tuteli il diritto di ogni figlio a conservare, per una crescita completa e psicologicamente stabile, un rapporto costante, pacifico e sereno, sia col padre, che con la madre, senza che uno dei due possa interferire nelle relazioni con l'altro. La madre che separandosi allontana, per motivi personali, il figlio dal padre, screditandolo o svilendolo, spesso determina il radicamento di un'avversione della figura paterna che prosegue in età adulta;

il 4 aprile 2006 il signor F. B., residente a Sesto San Giovanni (Milano), padre di tre figli, depositava avanti il Tribunale per i minorenni di Milano l'atto di ricorso con il quale chiedeva l'emissione, in via di urgenza, dei provvedimenti ritenuti più opportuni per tutelare la sua figura di padre e la possibilità di far visita al proprio figlio, allora di anni 6, possibilità che la madre negava. L'atto fu assegnato al giudice dottoressa Paola Ghezzi;

per i successivi due anni il giudice non emetteva alcun provvedimento volto a regolamentare quanto richiesto nel ricorso. Nel 2008 il giudice interessava della questione i servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni, disponendo che le visite tra padre e figlio si potessero svolgere, ma con modalità protetta, poi revocata a seguito delle relazioni dei servizi sociali del Comune. Tuttavia il giudice del Tribunale dei minorenni di Milano non emetteva, anche se sollecitato, alcun provvedimento di regolamentazione del diritto del padre a visitare il figlio;

solamente 11 anni dopo, nel 2017, il giudice del Tribunale per i minorenni di Milano decise di pronunciarsi sul ricorso con decreto del 14 giugno. Nel frattempo il figlio aveva compiuto i 17 anni. Poiché padre e figlio non avevano rapporti, il giudice affidava il figlio alla madre in via esclusiva e delegava i servizi sociali a facilitare i rapporti padre-figlio. Tuttavia, la lentezza decisionale del Tribunale per i Minorenni di Milano ha fatto sì che il figlio abbia ora raggiunto la maggiore età,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivare i propri poteri ispettivi, al fine di evidenziare eventuali mancanze nella gestione dell'ufficio giudiziario in questione.

(3-01313)