• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02698 CANDURA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: tutti i collegi e gli ordini professionali, provinciali o nazionali, sono enti di diritto pubblico sotto il diretto controllo del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02698 presentata da MASSIMO CANDURA
martedì 14 gennaio 2020, seduta n.180

CANDURA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

tutti i collegi e gli ordini professionali, provinciali o nazionali, sono enti di diritto pubblico sotto il diretto controllo del Ministero di Giustizia;

annualmente sono tenuti a redigere un bilancio economico e a stabilire il contributo annuo che ogni iscritto è tenuto a versare per l'ordinaria gestione dell'organismo stesso. Tale contributo deve essere fissato nei limiti della normale funzionalità dell'ente (art. 26 della legge n. 434 del 1968) e non per "fare cassa". Concetto questo ultimo più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato;

considerato che:

il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati annualmente stabilisce l'ammontare massimo annuale della tassa che un singolo iscritto deve versare al proprio Collegio provinciale, nonché la quota parte della tassa stessa che deve essere versata al Consiglio nazionale. Le proposte (delibere) del Consiglio nazionale relative alla tassa suddetta, sono vagliate dal Ministero di giustizia che, visto il bilancio annuale del Consiglio nazionale, considerata anche l'inflazione, approva o rigetta la proposta. Approvata la proposta da parte del Ministero, il Collegio nazionale lo comunica ai singoli collegi provinciali, che ne prendono atto e sono tenuti all'applicazione;

il Consiglio nazionale con proprie delibere n. 40/2017 e n. 41/2017 ha chiesto al Ministero di elevare il contributo di ogni singolo iscritto al Consiglio nazionale da euro 40 a euro 130 per coloro che sono iscritti alla cassa di previdenza autonoma, da euro 40 a euro 30 per coloro che non sono iscritti alla cassa di previdenza autonoma;

la legge n. 434 del 1968, istitutiva della libera professione di perito agrario, non prevede l'imposizione di una tassa di iscrizione annua differenziata, bensì unica per tutti gli iscritti al Collegio, esercenti o non esercenti la libera professione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire per l'annullamento delle delibere n. 40 e 41 del 2017 del Consiglio nazionale per quello che l'interrogante considera una manifesta violazione della legge n. 434 del 1968 e per la mancanza di giustificazione dell'eccezionale aumento della tassazione.

(4-02698)