• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03360 (5-03360)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03360presentato daPRISCO Emanueletesto diVenerdì 10 gennaio 2020, seduta n. 286

   PRISCO, ACQUAROLI e TRANCASSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   a più di tre anni dal sisma che nel 2016 ha rovinosamente colpito le regioni del Centro Italia, il problema relativo allo smaltimento delle macerie è soggetto a criticità ricorrenti;

   l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 del capo del dipartimento della protezione civile, stabilisce che il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati e che tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione albo nazionale), 190 (registro), 193 (Fir) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;

   la società «Valle Umbra Servizi spa» gestisce il servizio integrato dei rifiuti nei comuni dell'Umbria maggiormente interessati dagli eventi sismici del 2016 ed è una società in house a totale partecipazione pubblica;

   l'Umbria, ai sensi della suddetta previsione normativa e previo parere richiesto alla Di.Coma.C, (direzione di comando e controllo dei vigili del fuoco) ha affidato direttamente al soggetto gestore dei rifiuti, Vus Spa, non solo la raccolta e il trasporto temporaneo delle macerie derivanti dal sisma, ma anche la gestione dell'intero ciclo con il recupero di alcune componenti e lo smaltimento definitivo delle parti non recuperabili;

   come l'Umbria, anche la regione Marche ha optato per tale soluzione al fine di poter avere la disponibilità immediata, sul territorio, delle macerie da reimpiegare per la ricostruzione;

   alla luce dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, che fissava al 31 dicembre 2019 il termine sia per la gestione dei depositi temporanei di macerie che per i materiali da scavo, l'affidamento a Vus è scaduto in quella data;

   con la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e le altre modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 123 del 2019, all'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato paradossalmente prorogato il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche quello per la gestione dei siti temporanei in cui le macerie vengono stoccate, con l'impossibilità, pertanto, per il gestore di procedere anche alla raccolta: ad oggi Umbria e Marche non possono trattare le macerie;

   alla luce della necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'interruzione del servizio, la regione Umbria ha segnalato la problematica al commissario straordinario che, a sua volta, ha interessato il dipartimento della protezione civile che, a sua volta, ha invitato il commissario a interessare della questione direttamente il Presidente del Consiglio il quale, nel frattempo direttamente interpellato anche dalla regione Umbria che ha richiesto una modifica urgente del quadro normativo, non ha fornito, a quanto consta all'interrogante, alcun riscontro;

   la mancata proroga dei termini di cui trattasi ha indotto la regione Umbria, in accordo con Vus spa, a optare per la sospensione del contratto fino al 30 marzo 2020 in attesa che il Governo adotti le iniziative per definire le modifiche necessarie a consentire il ripristino del servizio nella sua interezza; tuttavia, sulla legittimità di tale sospensione pende il pronunciamento dell'Anac non ancora intervenuto e, qualora esso fosse negativo, comporterebbe la risoluzione del contratto con effetto retroattivo –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per porre rimedio allo stallo determinato dalla normativa vigente, recentemente modificata, che ad avviso degli interroganti senza alcuna coerenza giuridica ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza post-sisma e, tra l'altro, il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie, ma non anche il termine per la gestione dei siti temporanei di deposito delle macerie stesse, bloccando di fatto la ricostruzione nell'Umbria e nelle Marche.
(5-03360)