• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03363 (5-03363)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03363presentato daGADDA Maria Chiaratesto diVenerdì 10 gennaio 2020, seduta n. 286

   GADDA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   in data 28 aprile 2017 è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione (Reo) dell'Area marina protetta Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre;

   il regolamento sopra citato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 maggio 2017;

   il comma 5 dell'articolo 24 del citato Reo prevede «nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale»;

   a seguito dell'applicazione del Reo, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016, recante Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che riportava la definizione.di piccola pesca artigianale, sono rimaste escluse dall'operatività nelle aree B e C dell'area marina protetta Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre, 13 unità da pesca iscritte nel compartimento di Oristano, sulle quali operano circa 40 imbarcati. Si tratta di imbarcazioni datate, che superano di poco il limite dei 12 metri fuori tutto, con una media di tre imbarcati per imbarcazione, e risulterebbe particolarmente oneroso per i proprietari sostenere investimenti volti a sostituire o modificare gli scafi coinvolti;

   da generazioni, tali imbarcazioni gestite a livello familiare, praticavano la propria attività nell'area marina protetta con attrezzi della piccola pesca entro le 12 miglia e i relativi scafi superano di poco il limite di 12 metri Ftt previsti dalla definizione sopra citata;

   i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso-Anno 2019, e 25 luglio 2019,modifica all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, modificano la definizione di piccola pesca artigianale, abrogando e sostituendo in toto l'articolo 1 del decreto ministeriale dicembre 2016, Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale;

   a seguito delle modifiche sopra citate le suddette 13 imbarcazioni rientrerebbero nella definizione di piccola pesca artigianale e potrebbero pertanto operare, in linea con le disposizioni del Reo, nelle acque delle zone B e C dell'area marina protetta Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre;

   con le note del 17 ottobre 2019, una indirizzata ai soggetti gestori delle Aree marine protette, del 15 novembre 2019, una indirizzata a Legacoop Sardegna e del 9 ottobre 2019, una indirizzata alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato di non ritenere applicabili le modifiche introdotte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla definizione di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, adducendo la validità delle stesse per il solo svolgimento della campagna di pesca del tonno rosso e rammentando la esclusiva titolarità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla gestione delle aree marine protette, anche riservandosi la possibilità di normare in maniera più restrittiva rispetto alla norma generale –:

   sulla base di quali presupposti giuridici il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia ritenuto non applicabili nelle aree sopracitate le suddette modifiche al quadro normativo;

   se il Governo sia a conoscenza se il sia a conoscenza delle gravi conseguenze economiche, sociali ed occupazionali che sta comportando l'esclusione delle 13 imbarcazioni sopra menzionate dall'operatività nelle zone B e C dell'area marina protetta Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre.
(5-03363)