• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02679 PUCCIARELLI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. - Premesso che: il trattamento di fine rapporto o fine...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02679 presentata da STEFANIA PUCCIARELLI
mercoledì 8 gennaio 2020, seduta n.179

PUCCIARELLI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

il trattamento di fine rapporto o fine servizio, denominato TFR o TFS, è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo;

a normativa vigente, l'erogazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici avviene con notevole ritardo rispetto alla data di collocamento del lavoratore in quiescenza;

l'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dispone infatti la liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero decorsi 12 mesi in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista;

anche per ovviare alle conseguenti difficoltà recate ai pensionati, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'istituto dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati in pensione possono avanzare a banche ed intermediari finanziari una richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata;

la misura cerca di contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione del TFR e TFS per moltissimi dipendenti pubblici, per i quali la liquidazione del trattamento può slittare anche di due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

più in dettaglio, la misura è destinata ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed al personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione "quota 100", nonché ai soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche nota come riforma "Fornero";

il finanziamento è erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari che aderiscono ad un accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'ABI, sentito l'INPS,

si chiede di sapere a che punto sia l'iter per la stipula dell'accordo quadro richiamato e quali siano le tempistiche per la concreta efficacia delle norme che consentono di richiedere l'anticipo del TFS, così come previsto dalla legge.

(4-02679)