• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04415 (4-04415)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04415presentato daPAGANO Ubaldotesto diMercoledì 8 gennaio 2020, seduta n. 284

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con risposta all'interpello n. 528 pubblicata il 16 dicembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di emissione tardiva della fattura elettronica ma con corretto versamento Iva;

   con tale risposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'emissione della fattura elettronica in ritardo, anche qualora vengano rispettati i termini ordinari di liquidazione dell'Iva, non sfugge all'applicazione delle sanzioni;

   in particolare, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che «la mancata emissione della fattura [entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione], cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1), derivante dalla non tempestiva trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI), comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

    a) “fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, e comma 4);

    b) “da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo)»;

   l'Agenzia delle entrate, in breve, richiamando la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, chiarisce che «la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, sanzionata dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, rientra tra le violazioni cosiddette formali», ovvero tra le «inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale»;

   conseguentemente, se – come nell'ipotesi prospettata dall'istante – la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l'imposta viene correttamente liquidata, non ricorre l'esimente invocata dall'istante, che è invece prevista – per le sole violazioni cosiddette meramente formali – dagli articoli 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997, secondo cui «Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo» –:

   se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire che la ratio del richiamato termine di 12 giorni è quella di provvedere, nel termine del giorno 15 del mese/trimestre successivo, alla liquidazione e al pagamento dell'imposta;

   se e in quale misura la violazione in premessa richiamata, effettuati correttamente e nei termini la liquidazione e il pagamento dell'Iva, possa costituire un ostacolo al potere di controllo dell'Agenzia delle entrate.
(4-04415)