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Atto a cui si riferisce:
C.1/00306    premesso che:     la riforma delle autonomie locali e del titolo V della Costituzione ha rivisitato la figura del segretario comunale e provinciale, senza tuttavia...



Atto Camera

Mozione 1-00306presentato daIEZZI Igor Giancarlotesto diMercoledì 8 gennaio 2020, seduta n. 284

   La Camera,

   premesso che:

    la riforma delle autonomie locali e del titolo V della Costituzione ha rivisitato la figura del segretario comunale e provinciale, senza tuttavia definirne gli ambiti di competenza, piuttosto attribuendo tale compito al sindaco, che può assegnargli un ruolo rilevante nell'organizzazione dell'ente o relegarlo ai margini della struttura, con soli compiti normativi e legali;

    il conferimento, infatti, di maggiori poteri agli enti locali, dovuto all'introduzione dell'elezione diretta del sindaco e al riconoscimento di un ruolo centrale agli organi politici monocratici, quale espressione della volontà popolare, accresce la discrezionalità nella scelta di quale modello di segretario comunale adottare nel proprio comune;

    a ciò si aggiungano la centralità degli enti locali nell'organizzazione pubblica, per agevolare la realizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, l'assegnazione agli stessi del compito di predisporre l'organizzazione interna ritenuta più idonea alla realizzazione del programma elettorale, la loro maggiore responsabilità dal punto di vista economico e finanziario, al punto che l'amministratore locale risponde personalmente per danno erariale nel caso in cui i bilanci del proprio ente non siano in ordine;

    va considerata la possibilità, peraltro, conferita al sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare anche un direttore generale per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo;

    in tale contesto, quindi, il segretario comunale, attualmente, è nominato dal sindaco, dopo averlo scelto tra gli iscritti all'albo nazionale, con il quale stabilisce un rapporto di dipendenza funzionale per la durata del mandato elettorale, salvo anticipata interruzione a seguito di revoca dell'incarico;

    i compiti che l'articolo 97 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, assegna oggi al segretario, sono eterogenei in relazione sia ai contenuti, che alla competenza e professionalità che il loro esercizio richiede;

    può aversi un segretario-direttore generale che dirige, guida e coordina l'attività amministrativa e gestionale dell'ente, che trasforma le linee generali di indirizzo politico in atti concreti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;

    in alternativa, può esservi un segretario che per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per espresso conferimento del sindaco, svolge «ogni altra funzione» oppure un segretario che, per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per conferimento del sindaco, svolge anche funzioni gestionali;

    oppure, ancora, può esservi un segretario che convive con il direttore generale con le attribuzioni di:

     a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e redigere il verbale;

     b) esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi interessati, per le parti di sua competenza;

     c) rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

     d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 97, comma 4, ai sensi del quale il segretario svolge le sole attività riconducibili a competenze normative e legali;

    dal 1997, quindi, a seguito delle «riforme Bassanini» e, in particolare, con la diretta legittimazione popolare, si rafforza la convinzione che gli organi monocratici possano disporre di un potere così grande da non tollerare intromissioni «esterne»;

    anche la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente contribuito a mettere in crisi la figura del segretario, tanto che si sono delineati due orientamenti: uno che ha ritenuto che le disposizioni relative ai segretari comunali, contenute nel decreto legislativo n. 267 del 2000, fossero state sostanzialmente abrogate nei fatti, lasciando alla potestà statutaria la libertà di prevederne o meno la figura; un altro, sostenuto anche dalla giurisprudenza, che riconosce, invece, ancora validità alla figura, ritenendo che le disposizioni relative alla figura del segretario comunale non possono ritenersi abrogate ipso iure dalla intervenuta modifica del titolo V della costituzione (...), né (...) possono ritenersi «cedevoli» e «disponibili» da parte dell'autonomia statutaria dei comuni (cfr. Tar Lazio, sez. II bis, ordinanze nn. 4066 e 4123 dell'11 luglio 2002);

    tuttavia, è del tutto evidente la debolezza di tale figura, la cui nomina dipende dal sindaco di turno e, cosa ancora più grave, la cui cessazione dipende da un semplice evento come la scadenza del mandato dell'organo politico;

    dal punto di vista dell'inquadramento, poi, la figura del segretario comunale è articolata in tre diverse fasce professionali (A-B-C), distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali e, allo stato, la categoria risulta caratterizzata da una grave carenza di unità (segretari di fascia C) da destinare allo svolgimento delle funzioni segretariali nei comuni più piccoli, aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario, disciplinata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da contemperare l'esigenza, alla luce delle riscontrate carenze, di una più rapida immissione in servizio di nuove unità e di elevati standard professionali;

2) ad adottare iniziative per rimodulare la durata complessiva del corso-concorso di formazione, riducendolo da 12 mesi a 4 mesi, in modo da contrarre i tempi necessari affinché le amministrazioni locali di minori dimensioni possano nominare un segretario titolare tra i nuovi iscritti all'albo;

3) ad adottare iniziative per garantire un livello di professionalità comunque adeguato rispetto agli importanti compiti assegnati dall'ordinamento, attraverso un meccanismo di compensazione del più ristretto percorso di formazione iniziale, introducendo, a pena di cancellazione dall'albo, obblighi formativi da assolvere nel biennio successivo all'immissione in servizio dei nuovi segretari nell'ambito dell'ordinario piano di formazione generale, anche con modalità telematiche;

4) a utilizzare le risorse finanziarie in modo più efficiente, concentrandole solo sulla formazione delle unità effettivamente immesse in servizio con un percorso formativo legato all'accesso in carriera;

5) ad adottare iniziative volte a superare il corso-concorso con il rilascio della sola abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo con la prima nomina presso l'ente locale e a garantire l'effettiva permanenza, per almeno un biennio, dei segretari neo-iscritti negli albi regionali di prima assegnazione, in modo da assicurare la copertura delle sedi di segreteria negli albi che presentano le maggiori carenze ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

6) a lasciare la decisione sull'effettiva presa di servizio e sull'instaurazione del rapporto di lavoro alle prerogative del rappresentante dell'ente locale, al quale l'ordinamento attribuisce ogni valutazione di carattere fiduciario circa la scelta del segretario, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 2019;

7) ad adottare iniziative per razionalizzare la figura del vice segretario comunale nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, al fine di assicurare che, in via temporanea e nelle more della nomina del segretario titolare, venga garantito l'assolvimento dei compiti fondamentali del segretario, oppure, in presenza delle condizioni oggettive previste dalla legge e previa verifica dei relativi requisiti da parte del Ministero dell'interno, di affidare le competenze segretariali a funzionari degli enti interessati in possesso dei requisiti di accesso alla carriera, per un periodo massimo di 12 mesi;

8) a chiarire che restano sempre salvi nell'ottica dell'obbligatorietà della figura del segretario, l'obbligo per il sindaco di nominare il segretario titolare nonché la possibilità, per il Ministero dell'interno, di assegnare segretari iscritti all'albo a titolo di reggenti, anche a scavalco.
(1-00306) «Iezzi, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bianchi».