• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/106    premesso che:     gli alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati, risultano essere soggetti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/106presentato daRIBOLLA Albertotesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    gli alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati, risultano essere soggetti all'aliquota di base per l'abitazione principale passibile della detrazione nella misura di 200 euro;
    l'indeterminatezza della definizione di «alloggio sociale» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 – che sin da principio ha creato divergenza interpretative – ha trovato definitiva chiarificazione, e ampia applicazione, con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2014, n. 80;
    tale provvedimento ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova definizione di «alloggio sociale» di carattere generale, riconoscendo in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati lo status di «alloggio sociale»;
    risulta necessario eliminare nel testo normativo in discussione il riferimento all'abitazione principale quando si parla di esenzione per gli alloggi sociali in quanto essi non costituiscono abitazione principale per l'ente proprietario ed inoltre ciò comporterebbe che quelli non assegnati vengano tassati,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché l'esenzione dall'imposta IMU si applichi agli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati e anche alle pertinenze degli alloggi sociali, intendendo come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità in uso abitativo.
9/2305/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Ribolla, Foscolo, Maggioni, Guidesi, Locatelli, Garavaglia, Cavandoli.