• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/196    premesso che:     il disegno di legge in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro e disposizioni in materia di lavoro stagionale;     l'elenco...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/196presentato daMANZO Teresatesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro e disposizioni in materia di lavoro stagionale;
    l'elenco delle attività lavorative aventi carattere stagionale è ad oggi recato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
    tale tipo di attività, in diversi settori, ed in particolare in quello del turismo, è caratterizzato dall'impiego del lavoratore solo in periodi limitati nel corso dell'anno solare;
    la caratteristica di questa attività lavorativa, connotata fortemente da periodicità e saltuarietà, alla luce della normativa vigente in materia di accesso alla Naspi introdotta dal 2015, ha fatto emergere una serie di criticità per i lavoratori cosiddetti stagionali;
    gli attuali criteri di accesso alla Naspi prevedono trenta giornate effettive lavorate negli ultimi dodici mesi e la durata del contributo erogato è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, senza considerare ai fini del calcolo i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione;
    da ciò consegue che, mentre con la normativa previgente l'introduzione della Naspi il lavoratore stagionale che lavorava per sei mesi nel corso di un anno si vedeva garantita l'indennità di disoccupazione per i restanti sei mesi di inattività, con la normativa vigente lo stesso lavoratore può accedere a soli tre mesi di sussidio di disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un intervento, anche di carattere normativo, finalizzato a consentire ai lavoratori assunti con contratto stagionale di poter usufruire di un accesso all'indennità di disoccupazione più favorevole rispetto a quello attualmente previsto dalla normativa vigente.
9/2305/196. Manzo.