Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/201 premesso che:
il mondo del lavoro sta attraversando da anni una congiuntura contraddistinta da rilevanti criticità, le quali insistono particolarmente sul differenziato...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02305/201presentato daCORNELI Valentinatesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282
La Camera,
premesso che:
il mondo del lavoro sta attraversando da anni una congiuntura contraddistinta da rilevanti criticità, le quali insistono particolarmente sul differenziato mondo delle professioni, obbligate a fronteggiare crescenti difficoltà e questioni irrisolte sulle quali da tempo si chiedono risolutivi interventi;
in primo luogo, le vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria di diritto privato, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, hanno dato luogo negli ultimi anni a errate interpretazioni da parte dell'INPS e a diverse controversie;
tali previsioni sono infatti entrate in conflitto con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, motivo per cui l'INPS, nell'ambito della sua azione di contrasto all'elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali fattispecie il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
tuttavia, l'interpretazione dell'originaria formulazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, così come si evince dall'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbe condurre alla pacifica affermazione secondo cui la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio, e soltanto in via residuale per le categorie di liberi professionisti prive di una propria cassa di previdenza;
l'INPS, pertanto, così come comprovato anche dall'univocità dei giudizi di diversi fori che in questi anni si sono pronunciati in merito, non può iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non abbiano deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996;
in relazione al mondo delle libere professioni, occorre poi rilevare che con la legge 22 maggio 2017, n. 81, il mondo professionale italiano è stato considerato per la prima volta nella sua interezza, ovvero nella sua variegata composizione fatta di professionisti iscritti in ordini, albi e collegi e professionisti non organizzati così come riconosciuti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
nel 2017 veniva esteso il principio dell'equo compenso, originariamente riconosciuto dalle norme professionali forensi, ai professionisti indicati dall'articolo 1 della citata legge n. 81 del 2017 attraverso il decreto fiscale n. 148 del 2017, a sua volta parzialmente modificato dalla legge di Bilancio 2018;
tale disposizione appare tuttavia ancora priva di una chiara definizione dei criteri di riferimento, rimandando a parametri ministeriali che però riguardano quasi esclusivamente solo le professioni organizzate in ordini, albi o collegi;
si è pertanto in presenza di un vuoto normativo concernente l'equo compenso da garantire alle professioni non organizzate, fattore che contribuisce ad alimentare bandi pubblici per incarichi professionali a costi iniqui, una prassi, applicata da amministrazioni centrali e locali, che impoverisce il sistema delle professioni, le svilisce e riduce enormemente le potenzialità del settore;
sarebbe pertanto opportuno un ulteriore intervento normativo che renda effettivamente applicabile la norma sull'equo compenso non solo nei confronti dei professionisti organizzati, ma anche nei confronti dei professionisti di cui alla legge n. 4 del 2013, i quali rappresentano una massa disomogenea, ma non per questo secondaria, di professionisti che collaborano con PA e grandi imprese;
ulteriori problemi sorgono inoltre dall'applicazione degli stessi parametri definiti per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, così come indicati dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 153, prestazione economica pensata per il sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonché al reddito complessivo prodotto al suo interno;
tale misura spetta infatti solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti, rimanendone esclusi gli autonomi, a prescindere dal fatturato e dall'utile netti delle rispettive attività, comportando l'impossibilità, da parte di questi ultimi, di poter usufruire di detti assegni nonostante condizioni economiche al limite della sostenibilità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, a livello normativo, sull'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, precisando in modo inequivocabile che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, nonché di istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge n. 81 del 2017, un comitato permanente cui partecipino gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, i consumatori, le rappresentanze delle grandi imprese italiane e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 per definire chiari parametri da applicare alle prestazioni di tutte le categorie di professionisti riconosciuti dalle normative vigenti, valutando altresì l'opportunità di introdurre un regime meno restrittivo per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare, prevedendone l'erogazione se il reddito complessivo del nucleo medesimo sia per almeno il 50 per cento – e non più per il 70 per cento – derivante da lavoro dipendente o assimilato.
9/2305/201. Corneli.