• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/233    premesso che:     i commi 258-260 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di edilizia scolastica;     l'articolo 64 del...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/233presentato daCASA Vittoriatesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 258-260 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di edilizia scolastica;
    l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica, il comma 4 di detto articolo 64 è stato recepito e attuato, fra l'altro, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che stabilisce – agli articoli 9, 10, 11 e 12 – che si possano costituire classi rispettivamente fino a 26-28 alunni nella scuola dell'infanzia, fino a 26-28 nella scuola primaria, fino a 27-30 nella scuola secondaria di I grado e fino a 30-33 nella scuola secondaria di II grado (considerata la deroga del 10 per cento prevista dall'articolo 4 per ogni ordine di scuola);
    il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo e ordine, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio, prevede che il massimo affollamento ipotizzabile sia di 26 persone/aula;
    l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, al comma 3 dispone che, fino all'approvazione di norme tecniche regionali, possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe quelli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975; tale decreto prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a tre metri e che il rapporto alunni/superficie sia di 1.80 m2/alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di 1.96 m2/alunno nelle scuole superiori di II grado;
    il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, incide sulla formazione numerica delle classi, innalzando il limite massimo di alunni per aula rispetto alle precedenti previsioni e ha inoltre previsto, al comma 2 dell'articolo 3, che sarebbe dovuto seguire un piano generale per la riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    ad oggi il citato piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica non è ancora stato emanato potenzialmente pregiudicando il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto che il sovraffollamento delle aule comporta l'inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità;
    a seguito di quanto sopra esposto il 20 gennaio 2011 il Tar del Lazio, con sentenza n. 0552/2011, ha accolto il ricorso proposto dal Codacons contro i Ministeri dell'istruzione, delle finanze e dell'interno circa il sovraffollamento delle classi scolastiche e il dimensionamento delle rete scolastica, condannando gli stessi Ministri a emanare, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, il piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
    in seguito a ciò, i Ministeri interessati hanno presentato appello al Consiglio di Stato, che lo ha respinto imponendo l'elaborazione di un vero e proprio atto generale di natura programmatica avente ad oggetto la riqualificazione dell'edilizia scolastica, non ritenendo sufficiente l'individuazione delle istituzioni scolastiche cui estendere (ai sensi del decreto interministeriale 23 settembre 2009) il meccanismo di temporanea ultrattività dei limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato in data 24 luglio 1998, n. 331;
    pertanto, all'aumento degli alunni per classe non è corrisposto l'adeguamento strutturale delle aule da parte degli enti locali né dello Stato e tale perdurante immobilismo inficia la sicurezza delle strutture e la qualità di un servizio scolastico fortemente compromesso da logiche di contenimento della spesa che ormai hanno travalicato i legittimi confini del buon senso;
    in data 30 luglio 2013 la 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato la risoluzione n. 7-00016, che, tra le altre misure, impegnava il Governo ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tale iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di II grado ma a questa non è stato mai dato seguito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad intervenire sul numero minimo e massimo di alunni per classe con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di II grado, individuando le idonee risorse finanziarie a tale scopo.
9/2305/233. (Testo modificato nel corso della seduta) Casa, Villani.