Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/303 premesso che:
l'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente di appartenenza, nel rispetto di...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02305/303presentato daCUBEDDU Sebastianotesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282
La Camera,
premesso che:
l'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
la quota dei dipendenti che potranno accedere alla posizione economica superiore andrà determinata tenendo conto dell'obbligo di permanere in una certa posizione economica per almeno 24 mesi, lasso di tempo comunque eventualmente incrementabile dalla contrattazione decentrata, il processo selettivo delle progressioni economiche è storicamente molto complesso, in misura oggettivamente sproporzionata rispetto all'entità dei benefici economici derivanti;
si prevede, infatti, che la selezione dei dipendenti cui incrementare il trattamento economico si basi sulle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è indetta la procedura valutativa. Per determinare la «graduatoria» degli aspiranti, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;
il primo comma del succitato articolo 23 rimanda alla sola contrattazione collettiva (nazionale e integrativa) la determinazione delle progressioni orizzontali, stabilendo che «Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili», mentre il comma 2 del medesimo articolo prescrive che «Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione»;
ne discende, quindi che le Amministrazioni Pubbliche debbano riconoscere le progressioni economiche, seguendo come unico ed inderogabile parametro di riferimento quello fornito «dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro»;
i contratti collettivi nazionali, si sono limitati a confermare il medesimo concetto espresso dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2015, all'allegato 1, nel fornire le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale afferma che: «nell'ambito della sezione Peo-Progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione è confermata l'indicazione che ”riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50 per cento degli aventi diritto ad accedere alla procedura»;
tale unilaterale determinazione da parte della Ragioneria generale dello stato si sovrappone alle previsioni del contratto collettivo, alla funzione stessa del sindacato, che, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 svolge un ruolo di agente contrattuale, ossia applica e fa applicare i contratti collettivi sottoscritti e vigenti;
i precedenti ministri della Funzione pubblica non si sono mai espressi con riguardo alla quantificazione della succitata «parte limitata»,
impegna il Governo
al fine di armonizzare il numero di progressioni economiche (orizzontali) realizzabili, a valutare l'opportunità di intervenire con idonei provvedimenti a carattere normativo, per stabilire un tetto massimo di quelle conseguibili, corrispondenti ad almeno il 70 per cento rimanendo impregiudicata l'autonomia contrattuale.
9/2305/303. Cubeddu, De Lorenzo.