• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/354    premesso che:     l'articolo 1, ai commi da 291 a 295 introduce norme a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/354presentato daMELILLI Fabiotesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ai commi da 291 a 295 introduce norme a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet;
    tali disposizioni intendono arginare il fenomeno delle cosiddette bollette pazze relative ai contratti in abbonamento;
    la norma introduce per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere ai propri clienti che hanno contratti in abbonamento le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e il preavviso della eventuale sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso tramite Raccomandata con avviso di ricevimento;
    per le fatture a debito si prevede, sempre con riferimento ai contratti in abbonamento, un diritto dell'utente al rimborso e l'ottenimento di una penale, che si attiva dopo l'accertamento di una violazione da parte dell'autorità o dopo una sua comunicazione presentata autonomamente anche con modalità telematiche;
    dalla lettura della relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1742 e del disegno di legge A.S. 1194 il cui testo è stato pedissequamente ripreso e riportato in questa norma, si comprende con chiarezza che è volontà del legislatore eliminare il rischio per i cittadini di vedersi distaccato un servizio per morosità non conosciute o che avrebbero potuto essere contestate se portate tempestivamente a conoscenza, nonché colmare l'attuale lacuna normativa che fino ad oggi non prevedeva l'obbligo, da parte delle aziende che forniscono i servizi, di garantire l'effettiva ricezione delle comunicazioni con cui si contestano i mancati pagamenti e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione;
    oggigiorno una valida forma di comunicazione equiparabile a quella scritta è anche il supporto durevole che il codice del consumo (articolo 45, comma 1, lettera l)) definisce come «ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate»;
    è necessario continuare il percorso intrapreso dal nostro Paese verso una completa digitalizzazione, per accelerarne la trasformazione verso una più intensa penetrazione della digitalizzazione, a beneficio dei cittadini;
    le fattispecie disciplinate dalla norma in questione sono state oggetto di precisi interventi normativi anche da parte delle Autorità di Regolazione;
    le previsioni contenute nella norma richiedono l'adeguamento dei processi aziendali con tempi non immediati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative volte a:
   a) interpretare la norma includendo quale strumento valido per avvisare l'abbonato anche il supporto durevole in aggiunta alla raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) definire le modalità telematiche con cui l'abbonato può documentare in maniera oggettiva l'illegittimità della condotta del gestore cui consegue l'applicazione delle penali di cui al comma 292 dell'articolo 1;
   c) interpretare la norma intendendo la sospensione della fornitura oggetto di preavviso quale effettiva disattivazione del servizio cui il cliente è abbonato;
   d) consentire un differimento dell'entrata in vigore degli obblighi richiamati per l'adeguamento dei processi aziendali di almeno 6 mesi;
   e) avviare un tavolo di confronto con le Autorità di regolazione per garantire la corretta armonizzazione della normativa di settore.
9/2305/354. (Testo modificato nel corso della seduta) Melilli.