• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02305/392    premesso che:     la legge n. 53 del 2003 ha disciplinato l'obbligo di istruzione quale diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/392presentato daAPREA Valentinatesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 53 del 2003 ha disciplinato l'obbligo di istruzione quale diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
    tale obbligo formativo può quindi essere assolto anche nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, che si può articolare in percorsi triennali o quadriennali con conseguimento finale, rispettivamente, di qualifica professionale o di diploma professionale;
    le strutture che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale devono essere accreditate dalle regioni sulla base di standard minimi di qualità definiti a livello nazionale e sono finanziate con risorse pubbliche che annualmente vengono trasferite alle regioni, oggi, dal Ministero del lavoro;
    non sono infatti previste spese a carico delle famiglie per la frequenza di detti corsi e i docenti che vi insegnano devono comunque rientrare in graduatorie pubbliche;
    attualmente l'IeFP è finanziata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro;
    il finanziamento dei percorsi formativi che si svolgono nella IeFP avviene oggi mediante il ricorso ad un fondo di competenza ministeriale che originariamente era collegato all'obbligo di frequenza di attività formative introdotto con la legge n. 144 del 1999, e che è rimasto anche dopo la sostituzione di tale «obbligo formativo» con il diritto-dovere all'istruzione e formazione;
    inizialmente era previsto un contributo anche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che stanziava a tal fine, in virtù del fatto che la IeFP rientra tra le attività formative, 40 milioni l'anno;
    col passare del tempo questo stanziamento si è progressivamente ridotto fino ad azzerarsi facendo venire meno qualsiasi contributo da parte del Ministero competente in materia di obbligo formativo e una quota importante di finanziamento a tutto il sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a definire in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno stanziamento di risorse volte a finanziare il sistema dell'istruzione e Formazione Professionale anche come riconoscimento della valenza formativa ed educativa di tali percorsi che costituiscono parte fondamentale del sistema di istruzione nazionale e nei quali è possibile assolvere l'obbligo formativo.
9/2305/392. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea, Cassinelli.