• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04399 (4-04399)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04399presentato daBOLDRINI Lauratesto diLunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   BOLDRINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   nel 2011 Arianna|M. di 18 mesi è stata prelevata dagli assistenti sociali del XIV municipio di Roma e dalle forze dell'ordine presso l'abitazione dei nonni materni, in cui la minore era collocata insieme alla madre Ginevra A. che ne aveva l'affido esclusivo e si era trasferita lì per paura del convivente e padre della bambina, dopo le lesioni e le minacce subite a cui erano conseguite relative denunce;

   il prelievo della minore è stato eseguito senza preavviso a seguito di un decreto del tribunale dei minori, che ha tolto alla mamma l'affido esclusivo e la collocazione presso di lei dando entrambi al padre, senza tener conto dei racconti di violenza e i forti timori della stessa Ginevra A. nei confronti dell'uomo e basandosi esclusivamente su una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal tribunale, in cui veniva diagnosticato un «disturbo istrionico» a carico di Ginevra A. con ipotesi di una possibile e futura alienazione parentale;

   Ginevra A. non vede la figlia dal 2011 e non è più in contatto con lei né via comunicazioni telefoniche né via Skype;

   le perizie eseguite successivamente hanno sconfessato la diagnosi di «disturbo istrionico» così come qualsiasi altra patologia psichiatrica a carico Ginevra A.;

   rispetto all'ipotesi di una possibile, futura alienazione parentale, si specifica che la Pas è una pseudoteoria mai dimostrata scientificamente, rifiutata dal Ministero della salute, mai inserita nel Dsm, messa al bando in Spagna e in Francia, ed è stata ritenuta dalla sentenza di Cassazione n. 13274 del 16 maggio 2019 sostanzialmente inidonea a giustificare l'allontanamento di un figlio dal genitore, occorrendo ulteriori, approfondite indagini;

   l'alienazione parentale è applicata in maniera massiva nei tribunali ordinari e dei minori di tutta Italia con conseguenti prelievi coatti di bambini, tolti anche con la forza dalla scuola o dalla propria abitazione per essere collocati in case famiglia, oppure presso il genitore che loro stessi rifiutano e a carico del quale spesso vi sono denunce per maltrattamenti, lesioni o addirittura abusi sui minori stessi;

   il 14 dicembre 2017 Ginevra A. ha presentato ricorso al tribunale dei minori di Roma per la revisione del decreto di affido esclusivo della figlia dato al padre;

   il tribunale dei minori di Roma ha risposto dopo un anno e mezzo, ordinando una nuova perizia nei confronti della Ginevra A.;

   le perizie quindi svolte presso i servizi sociali di Lipari, ove la signora risiede e svolge la professione di maestra, hanno accertato che la stessa non è affetta da alcun disturbo e non ha bisogno di ulteriori indagini psichiatriche, riportando la testimonianza di una vita equilibrata nel pieno soddisfacimento, del lavoro a contatto quotidiano con i bambini della scuola –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere a fronte di tali orientamenti della giurisprudenza minorile sul caso come quello della piccola Arianna M., in cui a giudizio dell'interrogante si violano la bigenitorialità e il diritto della minore a frequentare, pur anche in ambito protetto, una mamma che non si è macchiata di nessun reato né si è mai dimostrata pericolosa verso terzi;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché non vi sia alcuna conseguenza determinata nei procedimenti di affido dalla cosiddetta «alienazione parentale», la cui valenza scientifica appare del tutto priva di fondamento, e affinché sia viceversa verificata con il massimo scrupolo la sussistenza di situazioni di violenza domestica, a cui attribuire la massima rilevanza proprio in quanto ben possono essere all'origine del rifiuto di un minore nei confronti di un genitore;

   quali iniziative si intenda intraprendere, per quanto di competenza, per garantire l'adeguata formazione dei giudici, così da favorire una reale competenza in materia di violenza domestica e scongiurare la confusione tra violenza e semplice conflitto tra coniugi in fase di separazione e affido.
(4-04399)