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Atto a cui si riferisce:
C.4/03485 (4-03485)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03485
presentata da
PASTORINO Luca

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, si chiede quali siano le iniziative concrete da poter assumere per rendere più esteso possibile l'accesso dei cittadini alle competizioni elettorali senza appesantire il procedimento con adempimenti che ne condizionano il percorso.
  Va preliminarmente evidenziato, per quanto di competenza del Dicastero che rappresento, che la disciplina del certificato del casellario giudiziale è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
  Detto testo unico è stato di recente modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122. Con specifico riferimento al contenuto del certificato del casellario giudiziale ed al procedimento per il suo rilascio, il legislatore delegato ha innanzitutto unificato le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, in precedenza rappresentate dai certificati generale, penale e civile. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo e semplifica il suo contenuto, prevedendo che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.
  È stato inoltre ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, mediante riformulazione degli articoli 28 e 39 del testo unico.
  In particolare, il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.
  Con riferimento agli obblighi imposti dalla legge n. 3 del 2019, non sembra si possa dubitare – posto che i partiti politici non sono in alcun modo qualificabili come pubbliche amministrazioni o come incaricati di pubblici servizi e considerato il chiaro tenore letterale della norma citata dall'interrogante – del fatto che il certificato cui fanno riferimento gli articoli 14 e 15 della legge del 2019 debba essere identificato in quello disciplinato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, dovendosi di conseguenza escludere che il certificato possa essere richiesto direttamente dal partito o dal movimento politico e dovendosi invece ritenere che «interessato» al rilascio non possa che essere colui il quale intende presentare la sua candidatura.
  Non deve infatti indurre in errore la previsione secondo la quale «Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà», che, malgrado l’incipit, non si contrappone ad una diversa disposizione volta a regolamentare il caso in cui il certificato sia richiesto dal partito o dal movimento politico, ma semplicemente individua i presupposti in presenza dei quali il richiedente ha diritto alla riduzione delle somme dovute ai pubblici uffici per il rilascio del certificato.
  L'unico obbligo che sembra gravare direttamente sui partiti o movimenti e la cui violazione è sanzionata ai sensi del comma 22 dell'articolo i della legge n. 3 del 2019, è quello, dunque, della pubblicazione del curriculum vitae e del certificato.
  Pare così evidente che il legislatore abbia inteso rimettere a partiti, movimenti e liste, nel rispetto della loro autonomia, la gestione del rapporto con i candidati, anche con riferimento all'acquisizione del certificato penale, assicurando ai predetti enti, in relazione all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, un termine, non manifestamente incongruo, per provvedervi. La pubblicazione, infatti, deve avvenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali.
  Diverso dal certificato del casellario giudiziale è il «certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato» di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, che viene richiesto dall'interessato o dalla pubblica amministrazione e che contiene soltanto le iscrizioni che incidono sull'esercizio del diritto di voto.
  Sotto il profilo della questione relativa alla mancata gratuità del certificato penale, giova precisare che nelle «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature», pubblicate sul sito del Ministero dell'interno, si legge che «gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo». Orbene, tra i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature, elencati anche dalle stesse istruzioni, non figura il certificato del casellario. Da ciò deve desumersi che, qualora il candidato richieda il proprio certificato penale ai fini dell'esibizione al partito o movimento o lista di appartenenza, lo stesso sarà tenuto al pagamento del bollo oltre che dei diritti.
  L'interpretazione sopra esposta trova conferma, del resto, proprio nella legge n. 3 del 2019, la quale ha previsto che, qualora l'interessato dichiari sotto la propria responsabilità di richiedere il certificato per la finalità di rendere pubblici, in occasione della propria candidatura elettorale, i dati in esso riportati, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto sono ridotti della metà.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.