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Atto a cui si riferisce:
C.5/03308 (5-03308)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03308

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi consentono di chiarire i termini dell'operato del Ministero.
  Al riguardo, va preliminarmente chiarito che il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas è delineato dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, che prevede: «Il direttore generale (di AGENAS) è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima».
  Ai fini che qui interessano, l'articolo appena menzionato deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 2, comma 160, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, che ha esteso ai Direttori di tutte le Agenzie, ivi incluse le Agenzie fiscali, le disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego sulla cessazione dell'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (cd. spoils system).
  Nello specifico, l'articolo 19, comma 8, del Testo Unico del pubblico impiego, nella versione attualmente vigente, statuisce che «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
  Pertanto, non vi è dubbio che la norma si applichi anche al Direttore di Agenas, che certamente è annoverabile tra le Agenzie.
  Tuttavia, in ragione di orientamenti non del tutto sovrapponibili assunti sul punto dagli Uffici preposti nel corso degli anni, a fini prudenziali e in ossequio ai principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, il Ministero ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'Alto Consesso della Giustizia amministrativa.
  La sezione consultiva del Consiglio di Stato, col menzionato parere reso nell'adunanza del 20 novembre 2019, ha affermato che, «sulla base del tenore testuale delle norme, l'articolo 2, comma 160, decreto-legge n. 262/2006 è applicabile al direttore generale di AGENAS. Conseguentemente anche per tale figura viene in rilievo il meccanismo del c.d. spoils system» e che «Sulla base di tale ricostruzione, in conclusione, non v’è dubbio circa la vigenza delle norme in questione e la soggezione del direttore generale al meccanismo dello spoils system».
  Lo stesso Consiglio di Stato, consapevole della circostanza che la norma in esame fosse al vaglio della Corte costituzionale, ha chiarito che «...la legge, sino a quando non è dichiarata costituzionalmente illegittima, va applicata dall'amministrazione a meno che non sia contraria al diritto dell'Unione europea».
  Il Ministero, conformandosi quindi all'autorevole parere del Consiglio di Stato e non potendo – in accordo con l'unanime orientamento giurisprudenziale –, «né disapplicare le norme sospettate di illegittimità costituzionale né sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte», ha applicato la norma vigente, premurandosi di comunicare formalmente all'interessato l'intervenuta decadenza dall'incarico.
  Tale comunicazione è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, che ieri, 17 dicembre, in sede cautelare monocratica, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della nota ministeriale presentata dall'ex Direttore dell'Agenzia, prospettando dubbi sulla propria giurisdizione e affermando che «l'effetto lesivo non discende da alcun atto quanto piuttosto dalla norma di legge».
  Tengo, comunque, a precisare che il fatto che il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni non è di per sé idoneo ad inibire l'operatività dell'effetto decadenziale, che, come detto, discende direttamente dalla legge.
  Peraltro, proprio la circostanza che l'effetto decadenziale operi ex lege, in via automatica, non lede le prerogative delle Regioni e delle Province autonome, che – assicuro – saranno adeguatamente coinvolte nel procedimento di nomina del nuovo Direttore generale dell'Agenas, ai fini dell'acquisizione dell'intesa.