• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01638/087 in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1638/87 presentato da ARMANDO SIRI
martedì 17 dicembre 2019, seduta n. 176

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", premesso che:
molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristica a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera;
tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea;
dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privativa. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanta concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile;
ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola, se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, lettera e), del decreto-legge n. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento;
peraltro, la necessità di differenziare la disciplina in materia di TARI a favore degli agriturismi rispetto a quanto i comuni prevedono per gli alberghi è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la recente sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1162 secondo cui "a parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nel comma 659 della legge n. 147 del 2013 anche ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo.
(numerazione resoconto Senato G41.104)
(9/1638/87)
Siri, Montani, Bagnai, Saviane