• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03318 (5-03318)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03318presentato daGALLINELLA Filippotesto diMercoledì 18 dicembre 2019, seduta n. 280

   GALLINELLA, MAGLIONE, CADEDDU, LOMBARDO, DEL SESTO, PARENTELA, GAGNARLI, PIGNATONE, CILLIS, GALIZIA, CIMINO, LOVECCHIO, ALBERTO MANCA, MARZANA e CASSESE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il trattamento delle sementi, più noto come «concia», consiste nell'applicare sul seme in maniera precisa e localizzata sostanze (agrofarmaci, fertilizzanti o biostimolanti) finalizzate a proteggere il seme e la plantula;

   la concia consente un impiego mirato e ridotto delle sostanze attive in piena sicurezza da parte degli operatori;

   si stima che senza l'utilizzo di sementi conciate si potrebbero avere perdite di raccolto anche superiori al 20 per cento con aumenti di costo fino al 200 per cento;

   l'industria sementiera nazionale realizza un importante volume d'affari, esportando prodotti verso Paesi comunitari o terzi. Il nostro Paese è fra i principali produttori di sementi in Europa, secondo solo alla Francia;

   gli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) 1107/2009 hanno determinato, per le aziende sementiere del nostro Paese, l'impossibilità di produrre sementi conciate per l'esportazione qualora il Paese di destinazione richieda il trattamento del seme con prodotti fitosanitari non registrati in Italia;

   al tempo stesso, però, viene consentito l'ingresso in Italia di sementi conciate con prodotti fitosanitari non registrati nel nostro Paese, attraverso il principio della libera circolazione all'interno del territorio comunitario a condizione che il prodotto fitosanitario sia registrato in almeno uno Stato;

   Francia, Ungheria e Romania, con modalità diverse, hanno inteso ampliare la lettura del regolamento (UE) 1107/2009;

   il Ministro dell'agricoltura francese, con una lettera del 12 settembre 2011, ha ammesso la possibilità di deroga ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 2c e 2d, del medesimo regolamento (UE) 1107/2009, con la condizione che le sementi trattate con prodotti fitosanitari non registrati siano effettivamente ed esclusivamente destinate all'esportazione verso Paesi in cui quei prodotti sono, invece, registrati;

   le aziende sementiere italiane hanno lamentato consistenti perdite economiche a vantaggio dei competitor europei –:

   se non ritenga opportuno assumere iniziative per sanare l'anomalia descritta in premessa, con una interpretazione analoga a quella di altri Stati membri europei, con la finalità di consentire, per la sola esportazione, il trattamento fitosanitario con prodotti registrati nel Paese di destinazione della semente.
(5-03318)