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Atto a cui si riferisce:
S.4/01812 FERRO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che: un'irruzione di aria fredda...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 048
all'Interrogazione 4-01812

Risposta. - A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati lo scorso 5 e 6 maggio, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi regionale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 11 del 2001.

Nel periodo aprile-maggio 2019 la Regione Veneto ha precisato di aver perfezionato i seguenti provvedimenti:

- decreto n. 61 del 27 aprile 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 aprile 2019 nei territori ricompresi nelle aree delle province di Treviso, Vicenza e Verona. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 62 del 5 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 4 e 5 e maggio 2019 sulle province di Verona, Belluno, Treviso e Vicenza. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 65 del 21 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 19 e 20 maggio 2019 in alcune zone delle province di Padova, Rovigo e Vicenza. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 68 del 29 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 28 e 29 maggio 2019 in alcune zone delle province di Rovigo, Treviso e Città Metropolitana di Venezia, dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

È stata inoltre redatta una relazione tecnica complessiva dalla quale emerge, tra l'altro, la ricorrenza degli eventi, le eventuali sovrapposizioni tra i territori comunali colpiti da più di un evento, la ripetitività dei fenomeni e la permanenza di condizioni di rischio residuo.

La competente struttura regionale di protezione civile ha proceduto alla raccolta della documentazione per la predisposizione della relazione tecnica finalizzata alla richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza, ricomprendente anche un dettagliato e puntuale censimento dei danni al patrimonio pubblico e privato effettuato per il tramite dei Comuni e degli enti coinvolti dalle avversità atmosferiche descritte. Tale relazione, insieme all'istanza di riconoscimento dello stato di emergenza, è stata presentata al Presidente del Consiglio dei ministri e al capo Dipartimento della protezione civile in data del 26 agosto 2019.

Il Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda, nello specifico, i danni occorsi nel settore agricolo, in particolare nel settore vinicolo e la possibilità di attivare gli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, ha rappresentato quanto segue.

Gli interventi compensativi ex post possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 stabilisce che, per i danni assicurabili con polizze agevolate, non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo. Lo stesso Ministero evidenzia che gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, dovrebbero opportunamente provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, con un contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta che rappresenta peraltro, uno strumento di garanzie più efficace rispetto all'intervento ex post.

Il Ministero delle politiche agricole ha sottolineato come esistono ancora imponenti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agevolate, con destinazione di finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2022, principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali.

Il Ministero delle politiche agricole precisa, inoltre, che l'altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi ex post è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore ai 30 per cento.

Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la cui competenza è comunque esclusivamente regionale, non risulta pervenuta a tutt'oggi nessuna richiesta da parte della Regione Veneto, territorialmente competente. In ogni caso, la Regione Veneto ha 60 giorni di tempo per formalizzare la proposta, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione.

Il Ministero assicura che, qualora dovesse pervenire la proposta, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole tra cui:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

- prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

- proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

- esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti;

- contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Infine, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministero dell'ambiente non ha competenze istituzionali in materia di riconoscimento dei danni subiti e di ristoro degli stessi ai privati o di misure volte alla ripresa delle attività produttive, potendo intervenire esclusivamente nel campo della prevenzione e della stabilizzazione dei dissesti.

Dette competenze sono esercitate mediante attività di indirizzo e coordinamento delle Autorità di distretto nella pianificazione di settore, nonché nelle attività di programmazione, svolta di concerto con le Regioni e le Autorità medesime, oltre che di finanziamento di interventi strutturali e non strutturali per la prevenzione e la mitigazione dei rischi idrogeologici.

COSTA SERGIO Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

04/12/2019