• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/144/ ... premesso che: il capo IV reca "Misure in materia di sanità"; considerato che: la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1586/144/05 presentato da MARIA DOMENICA CASTELLONE
mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 237

Il Senato,
premesso che:
il capo IV reca "Misure in materia di sanità";
considerato che:
la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti del SSN. La RIA, che ha sostituito gli scatti di anzianità a partire dal contratto del 1994, è un'indennità nata per evitare una riduzione delle retribuzioni specie per i professionisti più anziani. A partire dal 2010, gli importi complessivi dei fondi sono stati congelati, sterilizzando a concorrenza anche la valorizzazione della RIA;
è fondamentale recuperare la RIA per il personale sanitario dal momento che nella precedente legge di Bilancio 2018 è stata reinserita solo per la dirigenza e non per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Il recupero della RIA consente, oltre all'incremento della premialità grazie ai fondi di trattamento economico accessorio una equa retribuzione premiale;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 23, comma 2, recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
impegna il Governo,
ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità.
(0/1586/144/5)
Castellone, Floridia, Puglia, Botto, Mautone, Granato, Campagna, Giuseppe Pisani