• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/04338 (4-04338)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04338presentato daBIGNAMI Galeazzotesto diVenerdì 13 dicembre 2019, seduta n. 278

   BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del 21 ottobre 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza», sono stati individuati i Paesi (il cui elenco è contenuto nell'allegato) i cui cittadini sono tenuti a produrre la certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato ai fini dell'Isee;

   tale elenco, limitato appena a 19 Paesi, appare, a parere dell'interrogante, eccessivamente ristretto;

   il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede che le disposizioni relative alla produzione della certificazione attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di patrimonio immobiliare all'estero non si applichino: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;

   stante l'elenco particolarmente ridotto, a questo punto è doveroso interrogarsi sull'equità della misura del reddito di cittadinanza, visto che i requisiti di accesso, in particolare per i cittadini stranieri e per quanto attiene patrimonio immobiliare all'estero, sono oggettivamente frutto di diverso trattamento. Per la stragrande maggioranza dei Paesi, infatti, lo Stato italiano ritiene che sia oggettivamente impossibile acquisire le suddette certificazioni, pertanto il reddito di cittadinanza potrebbe essere erogato a cittadini stranieri che possiedono patrimonio immobiliare nel Paese di origine senza che ciò, possa essere verificato e senza, che la legge dello Stato chieda controlli in tal senso;

   nelle premesse del citato decreto ministeriale si legge infatti che «in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle entrate riguarda il patrimonio posseduto all'estero e i redditi da esso derivanti»;

   è di questi giorni la notizia, tra l'altro, che il messaggio dell'Inps del 3 dicembre 2019, ha confermato che, per le istanze prodotte dall'aprile 2019 da parte di cittadini extracomunitari, sarà disposto il rilascio della tessera relativa al reddito di cittadinanza, e si provvederà anche al pagamento delle mensilità arretrate –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

   sulla base di quali criteri siano stati individuati i Paesi di cui al citato decreto e per quale motivo manchino all'appello la stragrande maggioranza dei Paesi ai quali appartiene, tra l'altro, la grande maggioranza di cittadini stranieri risiedenti in Italia;

   quali urgenti iniziative di carattere normativo si intendano assumere per fare in modo che i requisiti richiesti per l'accesso al reddito di cittadinanza siano verificati in maniera univoca e oggettiva per tutti i richiedenti;

   quali iniziative di carattere normativo si intendano adottare alla luce di tali criticità, affinché tali modalità di sostegno vengano superate a favore di misure volte a incrementare davvero i livelli occupazionali.
(4-04338)