Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/03292 (5-03292)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-03292presentato daBELOTTI Danieletesto diGiovedì 12 dicembre 2019, seduta n. 277
BELOTTI, MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 21 ottobre 2019 è stato approvato un decreto interministeriale, a firma dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, – per la cui attuazione è stata emanata una circolare dell'Inps il 3 dicembre 2019 –, contenente, in allegato, un elenco di Paesi i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato ai fini Isee;
l'elenco include i seguenti Stati: Bhutan, Corea del Sud, Fiji, Giappone, Hong Kong, Islanda, Kosovo, Kirghizistan, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga;
l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 4 del 2019 cosiddetto «reddito di cittadinanza-Quota 100», dispone che, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza e, con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;
il successivo comma 1-ter, prevede l'esclusione di tali disposizioni: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis, stabilendo poi che, a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
è palese quanto la normativa sul reddito di cittadinanza che prevedeva di stilare un elenco di Paesi in cui «non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee» sia stata per gli interroganti completamente stravolta –:
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere l'elenco degli Stati di cui in premessa al fine di rispettare la volontà del legislatore in merito.
(5-03292)