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Atto a cui si riferisce:
C.1/00303    premesso che:     la riforma della polizia locale è invocata da tempo dagli addetti ai lavori che lamentano una disparità di trattamento tra loro e gli agenti della...



Atto Camera

Mozione 1-00303presentato daGIANNONE Veronicatesto diGiovedì 12 dicembre 2019, seduta n. 277

   La Camera,

   premesso che:

    la riforma della polizia locale è invocata da tempo dagli addetti ai lavori che lamentano una disparità di trattamento tra loro e gli agenti della polizia di Stato ad ordinamento civile;

    prendendo come esempio quanto succede nel resto d'Europa, chiedono a gran voce una sola forza di polizia nazionale coadiuvata da una locale. Ad entrambe spetterebbero così gli stessi diritti e doveri, a differenza di quanto succede nel nostro Paese;

    due forze di polizia continuamente in contatto garantirebbero infatti uniformità di conoscenza e formazione, senza tralasciare l'enorme riduzione dei costi che tale modifica comporterebbe;

    uno dei motivi perché la riforma della polizia locale non può essere più rinviata, è la dignità degli agenti, ai quali vanno riconosciute le stesse funzioni e qualifiche delle altre Forze dell'ordine;

    ad oggi la normativa principale che, a livello nazionale, disciplina la competenza della polizia locale è la legge 7 marzo 1986 n. 65, «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale». Tale legge, alla luce dei diversi compiti e funzioni che in concreto vengono demandate agli ufficiali e agli agenti di polizia locale, nonché alla luce dei recenti interventi in materia di sicurezza urbana, si pensi solo agli accordi di cooperazione chiamati «patti per la sicurezza», risulta del tutto inadeguata e vetusta;

    il ruolo che un operatore di polizia locale è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale per la collettività, perché deve tutelare la sicurezza della cittadinanza degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza, deve intervenire come con compiti di: ordine pubblico, polizia urbana e rurale, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale, protezione civile, polizia amministrativa, polizia tributaria, polizia ambientale edilizia e demaniale, polizia commerciale e annonaria, polizia venatoria, ittica sanitaria e veterinaria, polizia forestale e agroalimentare;

    il mutamento di ruolo della polizia locale, come per esempio la repressione dello spaccio di stupefacenti nelle scuole, la repressione del commercio illegale e della prostituzione, ha comportato nei fatti un aumento della pericolosità delle condizioni operative degli agenti senza però prevedere adeguate tutele normative. La polizia locale è infatti soggetta ad un contratto di lavoro di diritto privato, il contratto nazionale di lavoro di categoria degli agenti che fa parte del comparto delle regioni e degli enti locali e presenta oggettive difficoltà. Si pensi, per esempio, che alla dotazione degli armamenti, come previsto dal Ministero dell'interno è il singolo consiglio comunale che decide se sia o meno necessaria la dotazione;

    altra questione da tenere in considerazione è la sussidiarietà della qualifica di pubblica sicurezza poiché la polizia municipale è una partizione della polizia locale (può anche essere regionale o provinciale), è composta da organi posti alla dirette dipendenze dell'ente locale (in questo caso il comune) e svolge la sua azione esclusivamente nei limiti del territorio dell'ente locale di cui fa parte allo scopo di tutelare gli interessi specifici della collettività locale con attività e funzioni di prevenzione, repressione e di accertamento (esecutivo, amministrativo e/o tecnico);

    il personale del corpo di polizia municipale, possiede «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza», così come prevede l'articolo 5 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Ausiliarie in quanto questi, «collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» ai sensi dell'articolo 3;

    la qualifica di addetto alla pubblica sicurezza non è acquisita automaticamente ma è necessario l'intervento di uno specifico provvedimento formale da parte di un'autorità statale, il prefetto, capo della pubblica sicurezza nel territorio provinciale. L'articolo 5 al comma 2, specifica che «il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza»;

    i compiti della polizia locale oggi si inquadrano nello sviluppo di quella cultura della legalità che rappresenta un bene sociale condiviso, che mira al perseguimento concreto degli obiettivi che ergono il diritto alla sicurezza al pari di quello di libertà e di pacifica convivenza tra tutti i cittadini ai quali si ispira la Carta costituzionale;

    sicurezza e legalità sono valori reciprocamente inscindibili, si rende necessaria una profonda rielaborazione normativa per armonizzare i compiti e le funzioni di quanti nel territorio operano per garantire la sicurezza, la libertà e i diritti soggettivi ai cittadini;

    sulla materia, con sentenza n. 220 del 21 settembre 2012, è intervenuta anche la Corte costituzionale evidenziando, per alcuni aspetti, l'equiparazione del personale della polizia locale a quello della polizia di Stato;

    non sono altresì da tralasciare le significative disparità di status pubblicistico, di trattamento economico, di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale, fra polizia locale e forze di polizia ad ordinamento civile;

    infine, i processi di riforma degli enti locali, negli anni, hanno accresciuto il ruolo dei sindaci nel garantire la sicurezza delle comunità locali. Questo ha visto accrescere i compiti dei corpi di polizia locale, esponendoli a rischi crescenti cui non sempre sono corrisposte adeguate tutele,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, normative e regolamentari, per inquadrare i corpi di polizia locale come forza di polizia ad ordinamento civile;

2) ad avviare tutte le iniziative necessarie, in accordo con i sindacati di categoria, volte ad applicare ai corpi di polizia locale, il contratto di lavoro pubblico del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

3) ad adottare le iniziative normative per necessarie per equiparare il personale della polizia locale, sotto il profilo previdenziale, assistenziale e pensionistico, al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile;

4) ad avviare le iniziative di competenza per superare la «sussidiarietà» della funzione di pubblica sicurezza per il personale della polizia locale;

5) ad adottare iniziative normative per armonizzare le funzioni e i compiti dei corpi di polizia locale con quelli delle forze di polizia ad ordinamento civile;

6) ad avviare tutte le iniziative necessarie affinché partecipino al servizio relativo al numero unico di emergenza 112 anche i corpi della polizia locale e per creare un raggruppamento di tutte le sale operative.
(1-00303) «Giannone, Cunial, Benedetti, Sorte, Vizzini, Silli, Schullian».