• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01631/054/ ... in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1631/54/13 presentato da FRANCESCO VERDUCCI
lunedì 9 dicembre 2019, seduta n. 106

Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati, l'accelerazione introdotta con l'articolo 12-bis, che passa attraverso una certificazione del professionista incaricato di regolarità amministrativa e tecnica della domanda, e che comprende anche la certificazione di conformità edilizia urbanistica (peraltro oggi ordinariamente prevista dall'articolo 23 del DPR 380 del 2001), viene prevista, mediante l'introduzione del comma 1-bis, come alternativa per tutti gli interventi che insistono nei Comuni del c.d. "cratere", con obbligo di acquisizione delle relative valutazioni dagli enti competenti in sede di Conferenza regionale, individuata, dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, come conferenza decisoria, per cui la convocazione non istruita precedentemente nel merito da parte dei singoli componenti, in relazione alle specifiche competenze di ciascuno, comporta l'impossibilità di adottare la determinazione conclusiva con chiari riflessi sull'incremento dei tempi di definizione del contributo e proliferazione delle convocazioni. Il paradosso è che si preveda di andare - nei casi in cui il titolo abilitativo non sia il permesso a costruire e comunque qualora non sia necessario acquisire il titolo unico in caso di attività produttive - comunque in Conferenza regionale, anche qualora debba essere verificata la sola conformità edilizio urbanistica, su semplice valutazione di ogni singolo professionista, aggravando la procedura anche rispetto al regime ordinario della ricostruzione, che prevede invece la convocazione della Conferenza solo in presenza di più vincoli;
come proposto all'emendamento 3.1 presentato in Commissione sarebbe opportuno che il professionista non sia chiamato a certificare la conformità edilizia ed urbanistica, ma attesti lo stato di fatto del manufatto e il nesso di causalità con il sisma. Qualora le amministrazioni competenti non siano in grado di dare, su richiesta del progettista, la conformità edilizia ed urbanistica, la regolarità viene autocertificata dal proprietario del bene. Ovvero, qualora sia necessario procedere a sanatoria, sarà in ogni caso l'amministrazione a certificarne il fatto, non il professionista, il quale non può certamente sostituire l'ambito pubblico, poiché la potestà certificatoria, specie sotto il profilo urbanistico-edilizio, si ritiene debba spettare ai Comuni o alle altre amministrazioni pubbliche aventi competenze ex lege determinate su tali aspetti;
impegna il Governo:
a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3.1.
(0/1631/54/13)
Verducci