• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02605 ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, PACIFICO, LEONE, GALLICCHIO, CASTIELLO, GIANNUZZI, LICHERI, GAUDIANO, CASTELLONE, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, DRAGO, DI MICCO - Al...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02605 presentata da LUISA ANGRISANI
mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n.172

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, PACIFICO, LEONE, GALLICCHIO, CASTIELLO, GIANNUZZI, LICHERI, GAUDIANO, CASTELLONE, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, DRAGO, DI MICCO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

attraverso due azioni processuali poste in essere in secondo grado di giudizio, presso il Consiglio di Stato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli originari controinteressati hanno impugnato due sentenze, n. 2366 e n. 2368 del 2019, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi proposti da una serie di aspiranti concorrenti concorsuali avverso i decreti n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero;

con tali atti amministrativi erano stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui escludono la partecipazione dei candidati privi di abilitazione;

in particolare, le sentenze accoglievano il gravame in quanto l'art. 3 del bando, che non ammetteva la partecipazione dei docenti non abilitati, era stato definitivamente annullato con la precedente sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato;

secondo il Tar Lazio, tale clausola del bando, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti, e dunque, l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes;

nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, le parti appellanti, pubblica e privata, deducevano una serie di censure tese a contestare la conclusione raggiunta dal Tar;

le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia sui vizi assorbiti e non esaminati in primo grado;

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciandosi sugli appelli, li riunisce e li accoglie e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado e respinge gli appelli incidentali;

considerato che:

la sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2019 del 13 novembre 2019 ha respinto i ricorsi di primo grado dei candidati che, privi di abilitazione, hanno partecipato con prove suppletive al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016;

a giudizio degli interroganti questa sentenza produce una serie di particolari e discutibili effetti giuridici a largo spettro d'incidenza, in particolare, obbliga gli uffici scolastici regionali (USR) a cancellare tutti i non abilitati all'insegnamento dalle graduatorie di merito 2016, determinando una serie di conseguenze, secondo le quali probabilmente un numero enorme di non aventi diritto in Italia dal 1°settembre prossimo entreranno nei ruoli della pubblica istruzione sine titulo;

il ritardo nell'esecuzione della sentenza di merito e definitiva ha provocato un danno concreto a centinaia di aventi diritto a pieno titolo nelle graduatorie di merito già gravemente danneggiati dalla mancata assunzione;

atteso che vi sarebbe la possibilità di recuperare ingenti risorse in seguito alla sospensione dell'erogazione del bonus docente elargito ai non aventi diritto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia agire mediante l'emanazione di ogni atto utile a rendere effettivo il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato affinché gli uffici scolastici regionali estromettano dalla graduatoria di merito 2016 tutti i ricorrenti privi di abilitazione soccombenti nonché revochino, ad horas, i contratti a tempo indeterminato sub conditione stipulati con i candidati privi di abilitazione e la ripubblicazione immediata in forma pubblica della graduatoria stessa, epurata dai candidati esclusi.

(4-02605)