• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/03267 (5-03267)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03267presentato daSARLI Dorianatesto diMercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276

   SARLI, PERANTONI, GRIPPA, NAPPI, D'ARRANDO, DEL SESTO, TERMINI, MASSIMO ENRICO BARONI, CASA, SPORTIELLO e ASCARI. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   in Italia il decreto ministeriale 9 novembre 2015 individua le malattie per cui può essere utilizzata la cannabis terapeutica e tra quelle più importanti vi sono: dolore cronico e dolore associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv;

   un articolo del sito Fanpage.it del 29 luglio 2019 scrive «Ciclicamente in tutta Italia, con differenze a livello regionale, si verifica la carenza di cannabis ad uso medico che nei migliori dei casi porta i pazienti a dover diminuire sensibilmente l'assunzione della propria terapia e nei casi peggiori ad interromperla, con effetti nefasti sul decorso delle proprie patologie. “La carenza, che si verifica in tutta Italia a macchia di leopardo, è terribile”, sottolinea la fondatrice della onlus Associazione pazienti cannabis medica ODV»;

   il decreto del 9 novembre 2015 del Ministero della salute stabilisce, in base all'articolo 1, lettera c), che lo stesso Ministero, in qualità di organismo statale per la cannabis, può decidere d'importare, esportare e distribuire sul territorio nazionale, ovvero autorizzare l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiali vegetale a base di cannabis;

   la lettera d) del comma 1 del predetto articolo stabilisce che il Ministero della salute provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle regioni e delle province autonome;

   l'articolo 3 del predetto decreto prevede che le regioni e le province autonome predispongono le richieste cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sulla base della stima dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per le nuove esigenze di trattamento, e le trasmettono al Ministero della salute, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;

   il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, all'articolo 18-quater (produzione e trasformazione di cannabis per uso medico), prevede, al comma 3, che qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, oltre a quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione alla trasformazione –:

   quale sia l'effettiva entità delle quote di fabbricazione di sostanza di origine vegetale a base di cannabis seguito delle richieste da parte delle regioni e delle province autonome per il 2019;

   quali siano le regioni e le province autonome che entro il 31 maggio 2019 abbiano presentato la stima dei fabbisogni dei pazienti in trattamento con sostanza di origine vegetale a base di cannabis e di eventuali incrementi per i nuovi trattamenti;

   quali iniziative di competenza si intenda intraprendere per assicurare la disponibilità di cannabis terapeutica ai pazienti che ne fanno uso, garantendo, in questo modo il diritto alla salute, per persone affette da gravi patologie, che generano gravi sofferenze fisiche e psichiche, a fronte delle difficoltà che si riscontrano in tutto il Paese del reperimento di cannabis terapeutica;

   se non si ritenga di intraprendere le iniziative di competenza per individuare uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione di ulteriori quote di cannabis, nel rispetto della normativa vigente, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di cannabis terapeutica.
(5-03267)