Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
C.3/01199 (3-01199)
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-01199presentato daBALDINI Maria Teresatesto diMercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276
BALDINI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che i titolari delle concessioni demaniali Marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020;
la ratio che sottende la suddetta disposizione è quella di favorire la destagionalizzazione della fruizione dei servizi turistico-ricreativi degli stabilimenti balneari in concessione, nella prospettiva di ottemperare a una domanda crescente dell'utenza che si colloca ben oltre i limiti stagionali entro i quali è concessa l'operatività delle suddette strutture;
nelle intenzioni del legislatore vi era l'urgenza di superare le criticità della materia costellata da sentenze del giudice amministrativo e da sperequazioni applicative che hanno reso nei fatti quanto mai urgente un intervento legislativo univoco;
malgrado la mission della norma, questa ad oggi risulta inapplicata o di difficile applicazione da parte degli enti locali, soprattutto a causa dei regolamenti comunali che prevedono la sussistenza del vincolo temporale, tanto da collocare i concessionari di stabilimenti balneari in uno stato di agitazione in ragione della scarsa chiarezza normativa e della mancanza di riscontro da parte delle autorità amministrative locali;
si evidenzia che la destagionalizzazione del turismo balneare e la possibilità di diversificare l'offerta delle strutture balneari, auspicata congiuntamente dagli operatori di settore e dai cittadini utenti, si colloca in una prospettiva condivisa di sostegno al comparto turistico-balneare e di valorizzazione economica territoriale segnatamente per quelle aree votate esclusivamente a un turismo di tipo balneare che nella stagione invernale registrano un fisiologico decremento delle presenze di ospiti con inevitabili ripercussioni in termini economici;
la destagionalizzazione degli impianti avrebbe anche un funzionale impatto in termini di salvaguardia ambientale delle coste e delle spiagge, in ragione della sussistenza annuale della presenza di una struttura, dunque non più limitata temporalmente, in grado di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti;
si ritiene opportuno evidenziare che, in una sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna intervenuta a proposito del mantenimento oltre la stagione estiva di alcune strutture, è emerso che la limitazione temporale per tale mantenimento «non è più adeguata alla realtà poiché molte attività commerciali non hanno più carattere stagionale» –:
se il Governo sia a conoscenza delle criticità applicative della disposizione di cui in premessa e quali iniziative intenda adottare per superare siffatte criticità nella prospettiva di chiarire la norma e renderla facilmente applicabile.
(3-01199)