• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01633/003/ ... in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1633/3/07 presentato da LUISA ANGRISANI
martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 126

La Commissione
in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;
valutato che:
dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;
numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, "sponsorizzano" la propria offerta formativa con l'obiettivo di "invogliare" gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare "tempo" e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;
in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio "mercato dei titoli", a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e "razionalizzazione" dei tempi di studio;
appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare "il doppio" per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;
la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica vòlta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma "facile",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.
(0/1633/3/7)
Angrisani