• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01633/006/ ... in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1633/6/07 presentato da ANGELA ANNA BRUNA PIARULLI
martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 126

La Commissione
in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"
premesso che:
la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;
i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che "per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016";
considerato che:
le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;
numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnati tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con "riserva" specificando che "l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive";
valutato altresì che:
con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: "Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti";
tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato erga omnes, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP erga omnes, inserendoli pertanto pleno iure nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 2017/09234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come "l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee";
considerato infine che:
vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, vólti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.
(0/1633/6/7)
Piarulli