• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02267/014    premesso che:     il provvedimento in esame, all'articolo 1, disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02267/014presentato daMOR Mattiatesto diMartedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da essi;
    si stabilisce in particolare che il programma sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico;
    gli schemi attuali di supporto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono basati su un sistema competitivo di aste al ribasso con conseguente stipula fra GSE e gli operatori aggiudicatari delle aste di contratti per differenza a due vie, che per il loro funzionamento possono comportare che il netto tra le partite a debito e credito con il GSE sia a suo favore determinando pertanto una riduzione del costo per il sistema;
    una soluzione potrebbe essere quella di far partecipare a questo meccanismo competitivo, di natura assolutamente concorrenziale tra privati e assolutamente non basato su oneri a carico della finanza pubblica, impianti fotovoltaici realizzati su aree degradate sebbene classificate ancora agricole dai vigenti strumenti urbanistici, che attualmente risultano esclusi;
    tra le aree di cui al precedente punto, rilevano in particolare discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le cave che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti. Inoltre, rilevano le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
    la normativa vigente, peraltro, vieta che siano realizzati impianti sulle suddette aree;
    il superamento di tale divieto, oltre a vedere agevolata la possibilità di portare avanti importanti investimenti con evidente connesso beneficio in termini di filiera dell'indotto e di pagamento delle accise per l'energia prodotta, contribuirebbe a ridurre i livelli di incentivazione necessaria poiché, partecipando ai suddetti meccanismi di aste al ribasso, incrementano la pressione competitiva contribuendo così al raggiungimento di tariffe incentivanti con valori più bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non applicare il divieto di accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, agli impianti solari fotovoltaici realizzati ovvero da realizzare sulle aree in premessa, quali discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché le aree, anche comprese nei SIN (siti di interesse nazionale), per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del Codice Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo Codice.
9/2267/14. Mor, Fregolent, Occhionero.