• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01184 (3-01184)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01184presentato daVALLASCAS Andreatesto diMartedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   VALLASCAS e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi, alcuni organi di stampa hanno dato la notizia secondo la quale, a seguito di una procedura avviata nel mese di marzo 2019, in merito a presunte condotte commerciali in possibile violazione dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe comminato una sanzione dell'importo di 150 mila euro alla S.i.s. s.p.a. – società sementiera titolare, su licenza del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), dell'esclusiva legale sulla varietà di grano duro «Cappelli» – per «tre pratiche scorrette [nella vendita di sementi grano Senatore Cappelli] verificate dal Garante e sanzionate con 50 mila euro ciascuna in quanto contrarie alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari» (Sole 24 ore, ed. online, del 27 novembre 2019);

   l'edizione del 29 novembre 2019 del quotidiano economico Italia Oggi, nel riportare i «tre vulnus alla concorrenza sanzionati dalla delibera Antitrust», specificava che la S.i.s. avrebbe, in primo luogo, «subordinato la fornitura delle sementi alla riconsegna delle stesse da parte dei coltivatori del grano prodotto, imponendo alle controparti un rapporto di filiera», avrebbe anche «ritardato o addirittura rifiutato in maniera ingiustificatamente selettiva la fornitura delle sementi ai coltivatori» e, infine, avrebbe «aumentato in maniera significativa e ingiustificata i prezzi delle sementi»;

   se le notizie di stampa risultassero vere, si sarebbe verificata la circostanza secondo la quale lo squilibrio tra le posizioni negoziali delle parti sarebbe stata usata da un operatore del mercato per imporre al contraente debole condizioni inique;

   la circostanza – citata in via del tutto ipotetica – potrebbe avere avuto, come ha rilevato l'Antitrust nella relazione di chiusura della procedura, «effetti pregiudizievoli di ampia portata sull'assetto generale delle attività d'impresa [...] avendo tra l'altro condizionato gli equilibri operativi, se non la stessa sussistenza, della pluralità di filiere autonomamente costituitesi prima dell'esclusiva sulle sementi ottenuta da SIS»;

   a questo proposito, è utile ricordare che la coltura della varietà di grano «Cappelli», ormai quasi del tutto abbandonata negli anni ’80, è stata riavviata negli ultimi vent'anni ad opera di agricoltori di alcune regioni italiane che hanno dato vita a una filiera nazionale di considerevoli dimensioni con importanti prospettive di redditività nel biologico;

   la S.i.s. ha ottenuto l'esclusiva dei diritti sul grano «Cappelli», al termine di un procedimento di evidenza pubblica avviato nel 2016 dal Centro di ricerca per la cerealicoltura (Crea) a seguito della scadenza del precedente contratto di esclusiva con le società Scaraia (Basilicata) e Select (Sardegna), anche in una prospettiva di ulteriore sviluppo della filiera valorizzando e consolidando il lavoro già avviato –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare alla luce delle risultanze del procedimento di cui in premessa e dei provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei confronti della società S.i.s. Spa, che detiene l'esclusiva dei diritti sul grano «Cappelli» su licenza del Crea.
(3-01184)