• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02592 PUCCIARELLI - Al Ministro della salute. - Premesso che: il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02592 presentata da STEFANIA PUCCIARELLI
lunedì 9 dicembre 2019, seduta n.171

PUCCIARELLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'equità nell'accesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie; lo Stato, le Regioni, le aziende e i Comuni devono collaborare tra di loro, nei rispettivi ambiti di competenza, con l'obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini;

il SSN, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura alle persone con disabilità interventi per la cura e la riabilitazione precoce, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale; le Regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero (art. 7 della legge n. 104 del 1992); nei casi, quindi, in cui nel territorio nazionale non siano presenti delle strutture adeguate per le cure di malati con disabilità, le unità sanitarie locali, previo parere dei centri regionali di riferimento territorialmente competenti ad autorizzare le prestazioni all'estero, autorizzano o meno le prestazioni presso centri esteri di altissima specializzazione (art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989); in caso di gravità e urgenza il centro regionale di riferimento può autorizzare direttamente le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione alla Asl competente (art. 7); l'art. 11 della legge della n. 104 del 1992 prevede che, nel caso in cui venga concessa la deroga di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga;

considerato che:

le norme prevedono ampi margini di discrezionalità da parte delle Asl del territorio competente affinché il malato possa accedere a tale forma di rimborso;

con una nota del 18 gennaio 1995 il Ministero della sanità ha specificato che le Asl provvedono ad istruire le richieste di rimborso del metodo "Doman", oggi rinominato "Adeli", e, qualora non siano rimborsabili, la Regione deve esaminare la possibilità di specifici contributi extra fondo sanitario, utilizzando gli emolumenti accreditati dallo Stato nel bilancio regionale ai sensi della legge quadro n. 104 del 1992;

una sentenza del Tar ha dichiarato illegittimo il rifiuto al rimborso delle spese da parte della Asl di Pavia stabilendo il diritto del malato al rimborso se la cura eseguita all'estero appare necessaria e non eseguibile in Italia a fronte degli eccessivi tempi di attesa e della mancanza di quella specifica prestazione sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno valutare iniziative finalizzate a ridefinire il regime dei rimborsi delle spese per le prestazioni sanitarie effettuate all'estero, in modo da evitare che le Asl e i centri regionali di riferimento operino con margini di eccessiva discrezionalità negando ad alcuni malati il rimborso delle cure effettuate nei centri esteri;

se non ritenga opportuni nuovi studi scientifici che possano validare le metodologie oggi applicate.

(4-02592)