• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02220-AR/0 ...    premesso che:     il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/002presentato daPASTORINO Lucatesto diGiovedì 5 dicembre 2019, seduta n. 272

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che prevede, fra le altre, norme riguardanti gli enti locali e nello specifico i comuni;
    ad oggi, il documento unico di programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto dei princìpi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dei comuni;
    il DUP è previsto nel corpo dell'articolo 150 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno della parte II dedicata all'ordinamento finanziario e nell'articolo 151, «principi generali», inoltre, è descritto, in dettaglio nell'articolo 170, del TUEL, che reca nella rubrica «documento unico di programmazione» successivamente modificato prevedendo, fra gli aggiornamenti, una procedura semplificata per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
    inoltre, l'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale con cui aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato (di cui all'articolo 170, comma 6, del TUEL);
    tale decreto è stato emanato il 18 maggio 2018, rimodulando e accogliendo in parte le modifiche proposte dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), che ha da tempo richiesto che il DUP previsto dalla riforma della contabilità sia reso facoltativo per i comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli enti fino a 5 mila abitanti. Appare infatti più che giustificata l'insofferenza diffusa tra gli amministratori e gli operatori degli enti minori nei confronti di un ulteriore adempimento programmatorio che – per la natura stessa di tali enti – poco aggiunge in termini di prospettiva pluriennale di programmazione finanziaria rispetto a quanto già normalmente contenuto nella relazione al bilancio mentre costituisce un peso in molti casi insopportabile per strutture piccole e negli anni più recenti ridotte ai minimi termini da vincoli e tagli di risorse via via intervenuti;
    d'altronde, l'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano, come anticipato, di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento. Sarebbe auspicabile, inoltre, l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche,

impegna il Governo

ad adottare le modifiche esposte in premessa e volte a introdurre nel nostro ordinamento la facoltatività del documento unico di programmazione e la semplificazione del piano dei conti per i piccoli comuni.
9/2220-AR/2. Pastorino.