• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02220-AR/0 ...    premesso che:     l'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 502 del 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/008presentato daCARNEVALI Elenatesto diGiovedì 5 dicembre 2019, seduta n. 272

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 502 del 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 prevede che «la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato»;
    sino ad oggi, in via analogica, in mancanza di una disposizione esplicita, anche ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo n. 165 del 2001, tale normativa veniva correttamente applicata anche in caso di nomina a direttore sociosanitario;
    la mancanza, però, di una indicazione esplicita ha creato e crea incertezza e possibili reticenze, da parte dei dipendenti pubblici, ad accettare la nomina a Direttore Socio Sanitario, figura di rilievo centrale nel Sistema Sanitario Nazionale provocando così possibili disservizi in un sistema di importanza centrale nell'ambito dei servizi al cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile l'esplicita menzione all'articolo 3 comma 11 del decreto legislativo 502 del 1992 anche della figura del direttore sociosanitario oltre a quelle già previste di direttore generale, amministrativo e sanitario, procedendo così celermente alla esatta equiparazione delle due figure, operanti nel medesimo ambito visto anche che il Direttore Socio Sanitario è un dirigente pubblico di pari grado rispetto al Direttore Sanitario, a cui possono essere affidati interi settori del Servizio Sanitario Regionale.
9/2220-AR/8. Carnevali.