• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02220-AR/0 ...    premesso che:     il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/074presentato daFORMENTINI Paolotesto diGiovedì 5 dicembre 2019, seduta n. 272

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;
    il comma 1, dell'articolo 22 del presente decreto-legge istituisce il credito d'imposta delle commissioni richieste per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tra i soggetti che sono obbligati alla comunicazione sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio;
    l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, prevede che a decorrere dal 1o luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;
    l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;
    considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, sarebbe necessario ridurre la ritenuta al 4 per cento in quanto, per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, non è necessario tenere un'aliquota così elevata, è sufficiente un'aliquota minima anche in considerazione dei potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica,

impegna il Governo

a prevedere, con un prossimo provvedimento di natura anche fiscale, la riduzione al 4 per cento della ritenuta prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122.
9/2220-AR/74. Formentini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.