• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
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Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/134presentato daGARAVAGLIA Massimotesto diGiovedì 5 dicembre 2019, seduta n. 272

   La Camera,
   premesso che:
    la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;
    la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito del prelievo fiscale che grava sui cittadini stessi;
    il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinatarie di risorse aggiuntive per gli investimenti;
    la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;
    la World Bank individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;
    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza», e la legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;
    l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013);
    i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) e i PRI (principles for responsive investment) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;
    i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in partnership con Amministrazioni Pubbliche, purché sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari;
    molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di social accountability, e il loro sforzo dovrebbe, pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;
    il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell’accountability verso i cittadini,

impegna il Governo

a provvedere al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu.
9/2220-AR/134. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi.